Politica
29 Maggio 2014
I giudici: “Atteggiamento distante dal canone costituzionale del buon andamento della PA”

Condanna della Corte dei Conti, ricorso della Provincia

di Marco Zavagli | 4 min

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admin-ajax.php“La Provincia di Ferrara ritiene che la sentenza sia ingiusta anche per la parte residua, è già stata data disposizione ai legali di preparare il ricorso in appello”. È la risposta dell’amministrazione del Castello alla condanna in primo grado comminata alla presidente Marcella Zappaterra, agli assessori che firmarono la delibera del luglio 2009 con la quale si nominava Marcella Paltrinieri capo di gabinetto della presidenza e ai tecnici che la vidimarono.

Mentre non è chiaro se saranno i singoli convenuti a ricorrere o la Provincia come ente (come sembra evincersi dal comunicato), rispetto alla notizia della condanna da parte della giustizia contabile per danno erariale pubblicata ieri da Estense.com (17.050 euro di risarcimento per la presidente, 11.367 ciascuno per gli assessori Caterina Ferri, Davide Bellotti, Giorgio Bellini, Massimiliano Fiorillo, Tonino Zanni e Davide Nardini, 3.550 per la dirigente in pensione Maria Grazia Adorni, 950 per l’ex segretario generale Angelo Nardella), la Provincia precisa che “le oltre 70 pagine della sentenza pongono in evidenza che le tesi iniziali della Procura sono state respinte, a partire dall’aspetto riguardante il titolo di studio richiesto (la laurea), proseguendo su quello della figura dirigenziale e, soprattutto, è stata rigettata la tesi di nullità del contratto”.

Rispetto al danno inizialmente indicato in sede di citazione di 226.070,90 euro, “la sentenza ha totalmente stralciato l’imputazione sulla nullità del contratto a suo tempo stipulato e riconosciuto parte dell’emolumento ad personam, riducendo a 90mila euro la richiesta di restituzione” (93mila per la precisione, ndr).
“Per concludere – continua la nota -: se la legge dello Stato obbliga gli enti locali ad avere un segretario generale che vigila sulla legittimità degli atti, l’amministrazione del Castello Estense si chiede perché poi dovrebbero essere amministratori che non hanno alcuna competenza giuridica a pagare per un atto che, a parere della procura della Corte dei Conti, contiene un vizio di legittimità. La questione, infatti, riguarda un’assunzione temporanea prevista dalla legge e attuata con i pareri positivi di tutti i tecnici”.

Nelle motivazioni della Corte effettivamente si legge che “il possesso del titolo di laurea non si evince in modo esplicito dalla normativa in materia e neppure dal regolamento di organizzazione della Provincia e non è nemmeno desumibile dai principi di ordine costituzionale, in particolare quello sulla distinzione tra politica e amministrazione. Infatti proprio l’attività di supporto del capo di gabinetto all’azione della presidente avente natura di indirizzo politico esclude in radice che il capo di gabinetto possa interferire con l’attività squisitamente gestionale dei dirigenti: cade la censura di irrazionalità ravvisata dalla procura che voleva il capo di gabinetto preordinato alla dirigenza”.

La Corte ha ritenuto anche adeguato il curriculum della Paltrinieri allo svolgimento dell’incarico. E ne ha elencato le fasi di carriera per concludere che il difetto del possesso della laurea “non determina automaticamente lo svolgimento di una prestazione priva di causa, sicché la prestazione non può dirsi “non utile” e perciò foriera di danno”: eletta consigliere comunale, membro del consiglio provinciale dell’Arci dal ’93 al ’96; nel ’94 responsabile provinciale delle donne Pds di Ferrara ed è nella segreteria del partito fino al 2002; nel ’95 entra nella direzione regionale del Pds ed è eletta consigliere provinciale nel 2000 e 2005; dal ’99 al 2007 fa parte dell’ufficio politico dell’on. Pollastrini, responsabile nazionale Donne Pds; dal 2000 al 2007 è componente della direzione politica Ds; nel 2004 viene nominata presidente dell’assemblea di Ato 6; nel 2007 è assessore in Provincia.

Quanto alla seconda richiesta della procura, relativa all’indennità di staff (141mila euro), i giudici confermano che l’emolumento è assoggettato a un tetto di spesa desumibile dal contratto collettivo. “ma le difese hanno dimostrato che il salario accessorio medio dei livelli disciplinato dal CCNL del comparto Regioni ed enti locali è significativamente inferiore a quello corrisposto al capo di gabinetto”.

Ecco perché il danno erariale diventa “pari alla differenza tra il quantum riconosciuto alla Paltinieri dalla giunta (141mila euro) e la somma della retribuzione a titolo di salario accessorio base di area C1 (la categoria di inquadramento, ndr) attribuibile al personale più elevato in grado nell’ambito dei livelli (43.960)”: 97.277,69 euro.

Quello che la nota della Provincia non dice è il giudizio morale che arriva dalla giustizia contabile, che quanto all’elemento soggettivo, la volontà, parla di “colpa grave” per tutti i convenuti: “anche a un normale cittadino – si legge in sentenza – “balza all’evidenza come incongrua e irragionevole l’attribuzione a un capo di gabinetto di categoria C1 di un emolumento unico che esorbiti quello di un dirigente”. Ecco perché “la decisione della giunta è connotata da arbitrio e lo stesso vale per Adorni e Nardella che, in qualità di titolare del parere di regolarità e di segretario generale, avevano l’obbligo di segnalare alla giunta la violazione di legge”.

Né valgono ad attenuare la responsabilità le pretese di urgenza e ineluttabilità, giustificazioni “sintomatiche di un atteggiamento del tutto distante dal canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti (che devono svolgere l’incarico con “correttezza, trasparenza, diligenza, imparzialità, competenza, sempre all’esclusivo servizio dell’interesse pubblico”)”.

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