Caso Cidas. Lodi ricorre in Appello
Sette motivi per cui la sentenza di primo grado che ha condannato Nicola Naomo Lodi per induzione indebita va riformata o annullata
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Intervento di Ilaria Baraldi, Portavoce della Conferenza Donne democratiche di Ferrara. "Andare a votare e votare 'si' ai 5 referendum un primo indispensabile passo per costruire un modello di società più giusto e equo"
Il Pd ha "appreso con stupore e rammarico che la Giunta, su indicazione della Commissione Toponomastica, ha disatteso quell’impegno avvallando la proposta di intitolare alla sola memoria dell’on. Preti lo spazio pubblico dell’ex autostazione, in via Rampari di San Paolo"
L’elemento storico e politico che distingue la violenza nazifascista dagli episodi violenti è l’imputabilità dei primi a una volontà diretta dei vertici nazifascisti di insanguinare, prima negli anni del regime e poi nella lenta ritirata, il nostro paese
Martedì pomeriggio i militanti di Gioventù Nazionale Ferrara si sono riuniti per rendere omaggio a Sergio Ramelli, giovane studente milanese brutalmente assassinato cinquant’anni fa
Il tribunale di Ferrara ha rigettato il reclamo contro il giudizio cautelare che accertava la natura discriminatoria della delibera della giunta leghista di Alan Fabbri relativa ai buoni spesa. Quella decisione ordinava al sindaco di modificare i requisiti e permettere la presentazione di nuove domande.
Fabbri aveva reagito parlando di “attacco all’Italia” e imposto all’ufficio legale di resistere in giudizio. Ora il collegio – composto dai giudici Stefano Giusberti, Maria Marta Cristoni e Marianna Cocca – ha definitivamente rigettato le deduzioni del Comune e lo obbliga a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l’iscrizione al ruolo della causa.
Il tribunale collegiale conferma la contrarietà al diritto della delibera del 29 aprile nella parte in cui è imposto, per poter accedere ai buoni spesa, agli stranieri non appartenenti alla Ue il permesso di soggiorno di lungo periodo e la residenza nel Comune ed è previsto un ordine di priorità a favore dei cittadini italiani, quindi appartenenti all’Unione Europea e infine ai cittadini non appartenenti alla Ue. I giudice spiegano che quella clausola è discriminatoria sotto due profili.
“Il primo – si legge nel provvedimento – attiene al non corretto esercizio dell’attività discrezionale demandata al Comune dalla ordinanza della Protezione Civile ed il secondo alla discriminatorietà della misura, operato il vaglio di ragionevolezza, richiesto dalla Corte Costituzionale, in materia di selezione dei beneficiari dei servizi sociali”.
È chiaro per il tribunale che “il requisito dello stato di bisogno costituisce elemento strutturale del riconoscimento della misura di sostegno pubblico” e “non v’è dubbio che il diritto all’alimentazione costituisca «il presupposto per poter condurre un’esistenza minimamente dignitosa e la base dello stesso diritto alla vita e alla salute. Non vi è dubbio, quindi, che si tratta di quel nucleo insopprimibile di diritti fondamentali che spettano necessariamente a tutte le persone in quanto tali»”.
Ebbene, posto che la finalità del ‘buono spesa’ è quella di consentire, a soggetti che si sono trovati in situazione di grave indigenza in quanto resi vulnerabili a causa della emergenza sanitaria, di far fronte a bisogni primari, i criteri di accesso avrebbero dovuto tener conto, in ossequio a quanto stabilito dall’Ordinanza della Protezione civile che stanziava 400mila euro al Comune di Ferrara, “dell’esigenza di garantire tale diritto a tutte le persone che si trovano sul territorio”.
“Ciò è ancor più evidente – continuano i giudici – se la prestazione sia riservata a casi di vera e propria indigenza, come nella specie, non potendosi ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento di bisogni primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale”.
Infatti, la previsione voluta dal sindaco Fabbri, quale requisito di accesso al diritto di ottenere i buoni spesa del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della vigente normativa di settore; carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’Unione Europea” produce l’effetto, “da ritenersi irragionevolmente discriminatorio – sottolinea il tribunale -, di negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, anzi comportando la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli”.
Il collegio chiude dando ragione ad Asgi, Associazione Culturale Umanità, Altro diritto e Cgil Cisl e Uil rigettando il reclamo e demandando all’udienza dell’8 luglio – quando ci sarà il giudizio di merito davanti al giudice Mauro Martellini – la decisione sulle spese di lite.
“La sentenza ribadisce la fondatezza di quanto da noi sostenuto fin dall’inizio – commentano Francesca Battista (Cgil), Bruna Barberis (Cisl) e Massimo Zanirato (Uil) -: la delibera del Comune rappresenta un inaccettabile esercizio di discriminazione, ancor più inaccettabile in tempo di emergenza sanitaria, sociale ed economica. Il reclamo del Comune di Ferrara ha avuto come unico effetto quello di ritardare di ulteriori due mesi il ripristino di legalità e uguaglianza: in un ordinamento democratico non può esserci spazio per odiose classifiche ed esclusioni basate sulla nazionalità anziché sul bisogno, l’unico criterio su cui si fonda questa misura emergenziale è la condizione economica e lo stato di bisogno di chi fa domanda”.
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