Finanza & Mercati
9 Marzo 2020

La capacità di produrre reddito e il diritto all’assegno divorzile: l’orientamento recente della Cassazione

di Redazione | 4 min

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L’assegno divorzile è il “quantum debeatur” dall’ex coniuge con disponibilità economiche maggiori al coniuge economicamente più debole a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale forma di sostentamento è prevista dalla legge sul divorzio all’articolo 5, sesto comma. La norma ne prevede l’obbligo facendo leva sulla mancanza di “mezzi adeguati” da parte dell’ex-coniuge o sulla sua incapacità oggettiva a procurarseli.

L’argomento è stato oggetto di annose diatribe giurisprudenziali che hanno avuto ad oggetto due aspetti: quando spetta l’assegno e in che misura. Sul quanto spetta, in particolare, si ricorda la famosa sentenza Grilli del 2017 che aveva escluso il tenore di vita quale parametro di calcolo dell’importo dell’assegno. Tale orientamento era stato tuttavia superato nel 2018 in una sentenza delle Sezioni Unite in cui la Cassazione aveva elaborato i criteri di calcolo dell’assegno e individuato dei parametri per la quantificazione e il riconoscimento dello stesso. Fra questi veniva ripreso in considerazione il parametro del tenore di vita oltre alle condizioni economiche di entrambi i coniugi, l’apporto del coniuge richiedente l’assegno alla sfera patrimoniale della famiglia in costanza di matrimonio nonché quanto dallo stesso sacrificato a tale scopo. Nella sentenza delle Sezioni Unite sono stati citati, inoltre, come elementi cui fare riferimento per il calcolo e il riconoscimento dell’assegno il periodo di tempo in cui è durato il matrimonio e infine la capacità professionale e reddituale del coniuge richiedente in relazione al mercato del lavoro e al contesto sociale in cui è inserito dopo il divorzio. Ad oggi, dunque, gli studi legali fanno riferimento a questi parametri. Sta poi nell’esperienza dell’avvocato divorzista la negoziazione dei migliori accordi di carattere economico.

Proprio sull’ultimo dei parametri citati dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione è giunta ad esprimersi nell’anno in corso con la sentenza numero 3661 del mese di febbraio. La vicenda, che è stata sottoposta al vaglio di legittimità della Corte, è la seguente: una coppia di coniugi ha proceduto al divorzio giudiziale avendo come esito, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la corresponsione di un assegno divorzile da parte del marito alla ex moglie. L’importo dell’assegno è stato contestato dal marito che ha impugnato la sentenza del giudice di primo grado volendo il riesamine dell’accordo economico in secondo grado. La Corte d’Appello, valutando le condizioni patrimoniali dell’ex moglie, riconosceva il diritto della stessa al ricevimento dell’assegno in quanto non in grado di avere un tenore di vita analogo a quello di cui godeva durante il matrimonio. I giudici dell’Appello, tuttavia, prendevano in considerazione altri parametri per la quantificazione dell’importo dell’assegno. Hanno infatti considerato lo status lavorativo di entrambi gli ex coniugi: l’ex marito aveva avuto accesso alla pensione e godeva di una capacità reddittuale inferiore rispetto a quando era lavorativamente attivo, l’ex moglie non aveva mai cercato di mettere a frutto la propria capacità reddituale non attivandosi a trovare un’occupazione. La stessa, inoltre, aveva allo stesso tempo ereditato, a seguito della loro morte, prima il patrimonio della madre e poi quello del padre. La Corte pertanto riduceva della metà per un periodo e di più della metà per il periodo successivo l’importo dell’assegno suscitando l’indignazione dell’ex moglie che ha ricorso in Cassazione nella sentenza sopracitata.

I motivi sui quali la ex moglie ricorrente basava il proprio ricorso concorrevano tutti alla determinazione dell’assegno divorzile e pertanto la Corte li ha esaminati in maniera congiunta arrivando a ritenerli inammissibili o infondati. La donna, in primo luogo, contestava al giudice dell’appello di non aver quantificato le somme idonee a superare l’inadeguatezza dei suoi mezzi per godere dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio non osservando, dunque, i criteri previsti dall’articolo 5 della legge sul divorzio. La stessa inosservanza, o meglio, come afferma la corte, l’erronea interpretazione, sarebbe stata posta in essere dal giudice inoltre nell’affermare che l’importo adeguato a superare l’inadeguatezza dei mezzi corrispondeva a quello dell’assegno di separazione, nel non considerare il miglioramento delle capacità reddittuali dell’ex marito e nell’ignorare in che termini irrisori l’eredità del patrimonio del padre aveva inciso positivamente sul suo patrimonio.

La Corte, motivando le ragioni di inammissibilità e infondatezza dei motivi di ricorso della donna ed esponendo le modalità con cui i giudici decidono se e in che misura dev’essere corrisposto l’assegno divorzile, pone rilievo sulla capacità dell’ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddittuali”. Respingendo dunque il ricorso la Corte conclude affermando che “Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale”.

A cura di Studio Legale Avv. Tassitani Farfaglia – Diritto di famiglia e divorzile

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