Cento
1 Febbraio 2018
I giudici spiegano perché hanno ritenuto responsabile il militare Sabino che nel 2010 colpì un ragazzo con la pistola dopo essersi introdotto nel suo domicilio

“Condotta che provoca sfiducia nei carabinieri”, le motivazioni della condanna al brigadiere

di Daniele Oppo | 3 min

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Nella foto, la sede della Corte d’appello di Bologna

Cento. “Non si ritiene di fissare la pena base in misura corrispondente al minimo edittale considerata la gravità della condotta dell’imputato, idonea in sé a provocare sfiducia da parte della collettività nei confronti di soggetti cui invece la legge demanda la difesa dei diritti dei cittadini, nonché in considerazione della condotta processuale dell’imputato tutt’altro che limpida”. È una delle parti finali della sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna ha condannato il brigadiere dei carabinieri Daniele Sabino per lesioni a carico del giovane Edoardo Tura, assolvendolo però dal reato di violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale.

Una sentenza che è l’inverso di quella di primo grado, dove il militare venne assolto per il primo reato ma condannato per il secondo. I fatti sono riferiti alla notte del 23 gennaio 2010: l’allora 23enne Edoardo Tura, oggi parte civile tramite l’avvocato Fabio Anselmo, prese una strada laterale per tornare a casa, a Renazzo. La repentina manovra di svolta insospettì però una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco cento metri più in là e che subito iniziò a ‘sfanalare’ e attivò i lampeggianti. Tura entrò nel cortile di casa con l’auto, ma quando scese gli si avventò contro il brigadiere Sabino (difeso dall’avvocato Alberto Bova)- convinto che il giovane avesse qualcosa da nascondere – che, almeno secondo quanto emerge dalla sentenza, lo colpì alla testa con il calcio della pistola, procurandogli una ferita. Ne nacque una breve colluttazione in cui il giovane si difese prendendo per il collo il carabiniere. Il militare si sporcò la giacca con della polvere bianca e si convinse che fosse droga che il giovane teneva in mano (le analisi hanno però dimostrato che si trattava solo di calce). Sentendo le grida del figlio, i genitori di Tura chiamarono le forze dell’ordine.

Il ragazzo – che non aveva assunto droghe, né le deteneva, né aveva assunto alcol – venne denunciato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale (assolto in via definitiva), e lui ribatté denunciando il carabiniere per lesioni e violazione di domicilio.

Per i giudici della Corte d’Appello il militare è responsabile di aver cagionato le lesioni a Tura, usando con tutta probabilità la pistola: è vero che non vennero trovate tracce ematiche sull’arma, ma è anche vero che la stessa non venne custodita a dovere dopo il ritiro e, soprattutto, risultò reagire ai test come se fosse stata pulita con del detergente. “Nessuna giustificazione sussiste […] in ordine alle lesioni subite dal
Tura – scrivono i giudici -, che devono ritenersi pienamente addebitali alla condotta volontaria e non scriminata dell’imputato il quale pertanto ne va dichiarato colpevole e con conseguente condanna”. Ovvero 6 mesi di reclusione e danni da pagare alla parte civile.

Ma la Corte d’Appello fa un ragionamento diverso rispetto al tribunale di Ferrara per quanto riguarda l’altro reato – anche se solo perché permane il ragionevole dubbio -, ritenendo Sabino non responsabile per la violazione di domicilio: è vero che mancavano i presupposti oggettivi – Tura non aveva effettivamente ragioni per scappare ed è probabile che proprio non avesse visto l’auto dei carabinieri, né i segnali luminosi successivi – ma forse c’erano quelli soggettivi: “[…] l’agire del Brig. Sabino – motivano i giudici – appare essere stato determinaato da mero sospetto, non può però ritenersi provato al di là di ogni ragionevole dubbio che il Sabino fosse consapevole e convinto che il giovane non versava in re illecita: non si può cioè escludere con ragionevole certezza che l’ora notturna, la velocità con cui il ragazzo percorreva delle strade che a lui erano ben note senza però che il Sabino sapesse che egli era un abitante della zona, e la rapidità con cui egli si è infilato nel cancello di casa sua possano avere convinto il Brigadiere che egli stesse commettendo una qualche violazione o comunque avesse dei motivi per sfuggire ai controlli e che quindi fosse suo dovere bloccarlo e controllarlo”.

La vicenda è però destinata ad avere un nuovo capitolo, che verrà scritto dalla Cassazione.

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