Nuova tegola per Berco, rischia di perdere ordini da John Deere
Un'altra tegola su Berco che da ottobre 2026 rischia di perdere gli ordini di John Deere che ogni anno acquistava 20-30 tonnellate di prodotti dallo stabilimento con sede a Copparo
Un'altra tegola su Berco che da ottobre 2026 rischia di perdere gli ordini di John Deere che ogni anno acquistava 20-30 tonnellate di prodotti dallo stabilimento con sede a Copparo
Tre patteggiamenti con pena sospesa: due a un anno e sei mesi e una a due anni. È l'accordo - che dovrà essere formalizzato nella prossima udienza - raggiunto ieri (mercoledì 20 maggio) mattina, per i tre giovani finiti a processo davanti al gup
Nessuno come Vasco. Nessun artista italiano vanta un numero così impressionante di formazioni nate con l’unico scopo di replicarne note, sguardi e sfrontatezza. Un fenomeno sociologico, prima ancora che musicale
Il punto della situazione è stato fatto mercoledì mattina (20 maggio) a Cento, il comune del ferrarese tra i più colpiti nel 2012, e che ha ospitato il Comitato istituzionale presieduto dal presidente della Regione, Michele de Pascale, in qualità anche di Commissario straordinario alla Ricostruzione, e dall’assessore con delega alla Ricostruzione delle aree colpite dal sisma, Davide Baruffi
Domenica 24 maggio l’Accademia dei Maestri Artigiani e d’Impresa premierà solennemente 12 imprenditori di eccellenza del territorio
Copparo. Gli autovelox di Tamara sono irregolari. Il cartello di segnalazione non è a debita distanza. Lo ha stabilito il giudice di pace di Copparo con la sentenza numero 258, depositata lo scorso 13 giugno.
A fare ricorso contro il comune di Copparo è stato un automobilista, Sandro Buzzonali, che circa un anno e mezzo fa, mentre transitava in via Copparo, venne fotografato dall’autovelox di Tamara. E questo sia all’andata che al ritorno. Al primo passaggio venne registrata una velocità di 53 km/h. Al secondo di 65.
Lo sforamento dei limiti consentiti (50 km/h), determinato tenendo conto della tolleranza di legge, era evidente e la polizia municipale gli contestò i due verbali.
Tra i motivi addotti in sede di ricorso c’era la presenza di una intersezione stradale tra la postazione e il cartello di preavviso. In spregio alla normativa vigente. Ma soprattutto l’entrata in vigore l’art. 25 delle legge 120 del 2010, sulle modifiche al Codice della strada, che definisce le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo: “fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.
La previsione si interseca con la circolare del Ministero dell’Interno riguardante la normativa sugli autovelox, datata 29 dicembre 2010, che recita: “La nuova previsione impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno 1 Km dal segnale indicante il limite massimo di velocità […]. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali che impongono la ripetizione del segnale stradale stesso, la predetta distanza deve essere calcolata dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione”.
In sostanza, l’autovelox deve essere segnalato almeno un chilometro prima dall’ultima intersecazione stradale. Se così non è, la multa è annullabile. È così è stato infatti per il tribunale di Ferrara.
La parte opponente, il comune di Copparo, aveva contestato il ricorso facendo presente che nel tratto contestato non ci sarebbero intersezione stradali. Ma il giudice Roberto Falghera sostiene che “dalle prove fotografiche e dalla documentazione depositata non emerge l’assenza di intersezione e pertanto l’amministrazione non ha fornito una prova certa contraria”. INutile anche la giustificazione della polizia municipale, secondo la quale spostare gli apparecchi rappresenterebbe un costo troppo elevato per l’amministrazione.
Fin troppo semplice far notare che questa decisione ora potrebbe rappresentare un “trampolino di lancio” per altri ricorsi.
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