Politica
3 Agosto 2011
La norma abrogata dalla Corte violava i diritti fondamentali dell’uomo

Matrimoni con i clandestini, il rifiuto di celebrarli è reato

di Marco Zavagli | 3 min

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“Il diritto di contrarre matrimonio è un diritto inviolabile che spetta ai singoli in quanto esseri umani”. Parola di costituzionalista. A entrare nel merito della sentenza 245 del 2011 della Corte Costituzionale, che sancisce l’illegittimità della norma contenuta nella legge 94 del 2009 (il cd “pacchetto sicurezza”, che imponeva il matrimonio tra cittadino italiano e straniero solo previa esibizione di un regolare permesso di soggiorno) è Paolo Veronesi, professore dell’Università di Ferrara.

Intervistato da Estense.com sul caso sollevato dalla giunta del sindaco leghista Alan Fabbri di Bondeno (che si rifiuta di celebrare nozze “internazionali” se lo straniero è clandestino in Italia), il docente di Diritto Costituzionale mette sul tavolo Carta, diritto internazionale e… buon senso.

“La norma del pacchetto sicurezza era doppiamente illegittima – spiega Veronesi –, perché violava anche il diritto dei cittadini italiani che non potevano contrarre matrimonio con stranieri irregolari”. Si parla in termini tecnici di “irragionevolezza”. Basti pensare, come fa notare il docente, che “si veniva a creare disparità di trattamento anche tra quegli stranieri che si sposavano con cittadini italiani in Italia e quelli che invece lo facevano all’estero (presso il consolato italiano di un altro paese), dove ovviamente nulla osta al fatidico sì”.

Non solo: “c’era disparità anche nel caso di stranieri che si sposano con italiani presso la rappresentanza diplomatica di uno stato estero in Italia: nessuno si sognerebbe mai di chiedere i documenti di soggiorno”.

Norma schizofrenica quella del pacchetto sicurezza, dunque. Ma anche in contrasto con il diritto internazionale. “Non si ledono solo gli articoli 2, 3, 29, 31 e 117 della nostra Costituzione – bacchetta il professore -; qui si va a cozzare anche contro la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (articolo 16: “Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione”) e la Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo (articolo 17)”. E, nel caso non fosse sufficiente, in aiuto viene anche una sentenza del 2010 della Corte europea, che vieta agli Stati di “porre limitazioni al diritto di contrarre matrimonio”.

Ce n’è abbastanza per zittire l’esercito di detrattori che in questi giorni è sfilato contro la decisione della Corte Costituzionale. Ma il dettato del pacchetto sicurezza, anche armandosi della più ampia comprensione, non passa nemmeno il vaglio della logica. “La ratio che ha portato all’emanazione della norma abrogata – sottolinea Veronesi – era porre un freno al fatto che non si prevedevano indagini in merito alla genuinità dei matrimoni di comodo. Ma questo non può essere perseguito attraverso un decreto astratto, che colpisce in modo indiscriminato i matrimoni genuini e quelli che non lo sono”. Si parlava di illogicità: “già nel testo unico degli enti locali ci sono norme che prevedono la verifica dell’effettiva convivenza e l’utilizzo di ogni prova utile a smascherare l’eventuale esistenza di un interesse non coniugale”.

E ora? Cosa succede se i sindaci leghisti continuano nel loro rifiuto? “La norma è stata annullata (non abrogata) – specifica l’esperto di diritto costituzionale – e di conseguenza la materia è disciplinata dalle norme vigenti. Che valgono per tutti e un pubblico ufficiale è tenuto a rispettarle. Se non lo fa va contro la legge e ne sopporterà le conseguenze sul piano penale, civile, amministrativo e contabile”.

Non è il caso del sindaco Fabbri, che non ha detto che impedirà tali unioni, ma che le demanderà a funzionari comunali. “L’importante – conclude Veronesi – è che si ricordi che quello espresso dalla Corte Costituzionale non è un parere, ma una sentenza. E quindi vincolante erga omnes, per tutti. Anche per lui”.

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