Ars Et Labor – Pietracuta. Parlato: “Dispiace aver perso punti così”
“Dispiace aver perso punti in questo modo”, ha spiegato l’allenatore, sottolineando come la squadra non sia riuscita a concretizzare quanto prodotto
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Portomaggiore. Non aveva “alcuna effettiva conoscenza della situazione di necessità ed urgenza” data dalle “irregolarità” del poligono – “effettive cause di pericolo per l’incolumità altrui” – e per questo motivo non poté intervenire adottando l’ordinanza prevista dall’articolo 54 del Tuel, che avrebbe portato – dietro pericoli “attuali e concreti” – alla sospensione dell’attività.
È racchiusa qui la motivazione della sentenza che lo scorso 13 gennaio ha portato all’assoluzione di Nicola Minarelli, ex sindaco di Portomaggiore, inizialmente accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo per l’esplosione del poligono avvenuta il 10 gennaio 2016 e che costò la vita a tre persone: Lorenzo Chiccoli, 73 anni, Maurizio Neri, 66 anni di Masi Torello e Paolo Masieri, 47 anni, di Portomaggiore.
Una tragedia che, secondo il tribunale, sarebbe da ricollegarsi “alla presenza di polveri incombuste depositate ovunque, nell’aria e sulle superfici”, determinata da “carenze nel sistema di aspirazione nonché dall’utilizzo di armi di grosso calibro”. Un insieme di fattori che hanno agito come “combustibile innescato a seguito di una fiammata determinata dall’utilizzo di un’arma calibro 500, usata da uno dei frequentatori del poligono”. Dopodiché, il parapalle – “costruito con materiale inadatto poiché ignifugo” – ha preso fuoco e l’incendio si è propagato in tutto lo stabile con conseguenze disastrose.
Nonostante ciò, il giudice Giulia Caucci scrive che “non risulta vi fosse alcun indizio, concretamente percepibile, che il poligono fosse illecito e che costituisse un pericolo per la pubblica utilità“. Condizioni, queste, che, se comprovate, porterebbero all’attivazione della “valvola di sicurezza” rappresentata dall’articolo 54 del Tuel, che “consente alle autorità amministrative di gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili, altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione”.
Fino a quel momento, infatti, “non si era verificato alcun incidente prima di quello mortale in esame: l’attività – si legge – si era svolta ordinariamente per un notevole lasso di tempo“. Dal 2012 fino all’incendio, in tal senso, alle autorità preposte al controllo del territorio, ossia carabinieri, questura, Prefettura, polizia municipale, Comune, vigili del fuoco, non era pervenuta “alcun tipo di segnalazione“.
Inoltre, l’attività del poligono di tiro “era conosciuta quantomeno a un numero consistente di appartenenti alla comunità di Portomaggiore (come dimostrato dall’elevato numero di iscritti), ma costoro mai avevano evidenziato elementi che ne avessero segnalato la pericolosità“. “Neppure i proprietari della casa adiacente” alla struttura, “danneggiata in modo consistente a causa dell’incendio” – prosegue il giudice – non hanno “mai espresso alcuna lamentela o effettuato segnalazioni prima dell’evento”. “Appare evidente dunque – si legge – come l’attività del poligono fosse svolta in una condizione di apparente liceità, tale da non far sorgere dubbi circa la pericolosità dell’attività svolta”, ma soprattutto “risulta chiaro come non vi fosse alcun dato sintomatico della situazione di rischio nel caso concreto”.
E ancora: “Il rischio, dunque, non appariva prevedibile e un eventuale intervento del sindaco sarebbe stato effettuato per mere esigenze precauzionali che differiscono sensibilmente dalla straordinarietà ed urgenza della situazione di cui all’articolo 54 Tuel e dalla prevedibilità concreta di un evento”. “Con questo però – si spiega – non si vuole negare che il sindaco avrebbe potuto adottare un atteggiamento ancora più prudente, ad esempio sollecitando, pur a fronte delle plurime rassicurazioni ricevute dai propri uffici tecnici, verifiche documentali, ispezioni o sopralluoghi da parte di altri organi, che pure avrebbero potuto e dovuto disporli in autonomia”. Ma, aggiunge il giudice, se si ragiona in questa ottica precauzionale, quello appena illustrato, si sarebbe trattato “non di un dovere di intervento, ma di un potere discrezionale e come tale inidoneo a fondare una posizione di garanzia tale da giustificare il riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato“.
Inoltre, per motivare l’assoluzione di Minarelli, il tribunale fa riferimento poi anche alla licenza che sarebbe dovuta essere stata rilasciata all’attività come previsto dall’articolo 57 del Tulps, di cui però il poligono non risultava essere in possesso. La norma in questione però – specifica il tribunale – “non sarebbe riferibile all’attività di poligono privato permanente ed organizzato, poiché la modifica normativa che ha innovato in tal senso la disposizione non è mai entrata in vigore, essendo la sua vigenza subordinata all’emanazione di un regolamento, cosa mai avvenuta”. Di conseguenza, in assenza di emanazione del regolamento di attuazione, pare legittimo interpretare la norma nel senso che la stessa, attualmente, non disciplini il fenomeno del poligono di tiro privato.
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