Economia e Lavoro
30 Maggio 2023
L’associazione adusbef a tutela dei consumatori: “Una speranza per i debitori pignorati a Ferrara e provincia con la recentissima sentenza delle sezioni unite”

Pignoramenti basati su decreto ingiuntivo non opposto: una nuova opportunità per il debitore

di Redazione | 3 min

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“La recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479 del 6.4.2023 ha notevolmente attenuato il principio cardine del nostro ordinamento giuridico secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto nel termine di giorni 40 dalla sua notifica diventa definitivo ed incontrovertibile”. Lo spiega l’avvocato Lorenzo Buldrini, legale dell’associazione Adusbef per Ferrara, precisando che con tale sentenza il Supremo Collegio ha inteso risolvere una situazione di grave incertezza scaturita da quattro sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 maggio 2022, le quali, in tema di abusività delle clausole dei contratti tra professionista e consumatore, “hanno stabilito che il giudicato si estende a tali questioni solo se le stesse sono state esaminate dal giudice o esplicitamente indicate al consumatore”.

Poiché le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno valore di legge per gli Stati membri, nonché efficacia retroattiva, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la recente pronuncia del 6 aprile 2023 è intervenuta per adeguare in via d’interpretazione i principi cardine del nostro ordinamento con quelli stabiliti dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del maggio 2022, così da fugare ogni dubbio e garantire una tutela del consumatore conforme al diritto eurounitario.

In sintesi, i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono i seguenti:

– nel procedimento per ingiunzione di pagamento promosso da un professionista contro un consumatore, il giudice deve accertare d’ufficio che il contratto da cui trae origine il credito non contenga clausole abusive (ossia clausole che, per il loro contenuto, determinano uno squilibrio dei diritti ed obblighi a danno del consumatore);

– se il giudice del procedimento monitorio non ha compiuto detto vaglio, deve effettuarlo il giudice dell’esecuzione con un’istruttoria sommaria, il cui esito sarà comunicato alle parti;

– nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione accertati l’abusività di clausole contenute nel contratto a monte del decreto ingiuntivo non opposto e azionato come titolo esecutivo da un professionista contro un consumatore, il giudice dell’esecuzione sospenderà l’esecuzione, dando avviso al debitore esecutato che entro 40 giorni potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. art. 650 cpc e, nell’ipotesi che l’opposizione sia proposta, l’esecuzione rimarrà sospesa fino alla conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

“E’ lampante – commenta l’avvocato Buldrini – la portata innovativa del dictum delle Sezioni Unite e la nuova opportunità per il debitore/consumatore che non ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo: in caso di contratto verbale o nell’ipotesi che il creditore non rinvenga il contratto scritto (ipotesi assai frequente nel caso di cessione del credito a società di cartolarizzazione/Npl), il Giudice dell’esecuzione non potrà compiere alcun accertamento in punto “clausole abusive” e, conseguentemente, non disporrà la vendita o l’assegnazione; in presenza di contratto scritto contenente clausole abusive, l’esecutato potrà proporre opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, nel termine di giorni 40 dal ricevimento dell’avviso del G.E. A tale ultimo proposito, va posto in evidenza che la Suprema Corte non specifica le modalità di comunicazione dell’avviso relativo alla possibilità di proporre opposizione tardiva e che, stante la novità della questione, non è dato sapere la prassi che seguiranno i vari Tribunali, sicché pare opportuno che l’esecutato, appena ricevuto il pignoramento, elegga domicilio nel comune del circondario ove ha sede il giudice dell’esecuzione, così evitando che la comunicazione gli possa essere comunicata presso la cancelleria, come previsto dall’art. 492 cpc per l’ipotesi che il debitore esecutato non abbia provveduto all’incombente”.

“Va altresì precisato – conclude l’avvocato – che la sospensione dell’esecuzione e l’opposizione tardiva non sono possibili qualora sia già intervenuta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato: in tali casi c’è solo la tutela risarcitoria. Infine, si segnala che quanto indicato in questo breve exursus vale per tutti i tipi di espropriazione forzata: immobiliare, mobiliare e presso terzi”.

L’Adusbef sede di Ferrara (tel.: 0532/240178) rimane a disposizione per informazioni ed assistenza.

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