Attualità
5 Aprile 2026
Il 30 marzo la Knesset, tra brindisi e festeggiamenti, ha approvato il disegno di legge che condanna all'impiccagione i detenuti nelle carceri israeliane. Con la docente di Diritto internazionale abbiamo approfondito l'aspetto giuridico

Pena di morte per i palestinesi, Annoni (Unife): “Schiaffo al diritto internazionale”

(Foto di Instagram)
di Elena Coatti | 6 min

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Un brindisi alla pena di morte. Nella foto che accompagna questo articolo, il ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir festeggia con un bicchiere in mano l’approvazione del disegno di legge sulla pena di morte per i detenuti palestinesi. Accanto, in un’altra foto diffusa sui social il 3 marzo, la deputata Limor Son Har-Melech posa vestita da guardia carceraria, stringendo tra le mani una siringa e un cappio, insieme al marito. Entrambi portano sul petto una spilla con un nodo scorsoio dorato, simbolo diventato sempre più visibile tra i banchi della Knesset.

È il segno plastico di un clima politico che il 30 marzo ha trovato traduzione legislativa: con 62 voti favorevoli e 48 contrari, il parlamento israeliano ha approvato il disegno di legge che introduce l’impiccagione per i prigionieri palestinesi in Cisgiordania, prevedendola come sanzione ordinaria nei tribunali militari per reati qualificati come atti di terrorismo che causino intenzionalmente la morte di una persona.

Pochi giorni prima, la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese pubblicava un dossier sulle torture che subiscono i detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, prendendo in considerazione il lasso di tempo che va dal 2023 ad oggi. Violenze sistematiche, abusi sessuali e umiliazioni su 9600 prigionieri, di cui oltre 5mila senza accusa né processo. A questi si aggiungono almeno 4mila palestinesi arrestati e scomparsi, di cui non si hanno più notizie.

Solo la scorsa settimana, il caso di un bambino di un anno, sequestrato per ore dai soldati israeliani che lo hanno ustionato con le sigarette nel tentativo di estorcere una confessione al padre, ancora detenuto.

Nel dossier si evidenzia inoltre come alcune categorie siano oggetto di un targeting sistematico da parte delle forze israeliane: medici, attivisti e giornalisti. Ma lo stesso Ben-Gvir ha rivendicato pubblicamente il peggioramento delle condizioni detentive come uno dei propri obiettivi politici, promuovendo misure come la riduzione dell’apporto calorico per i prigionieri e tollerando pratiche di abuso, denudamento e isolamento.

È in questo contesto che nasce la nuova legge. Per capirne la portata giuridica, ne abbiamo parlato con la docente di Diritto internazionale dell’Università di Ferrara, Alessandra Annoni.

Professoressa, come si colloca una norma che introduce la pena di morte in un territorio occupato nel quadro del diritto internazionale?

Il diritto internazionale dell’occupazione non vieta in assoluto il ricorso alla pena di morte, ma lo sottopone a condizioni rigorose. In primo luogo, la potenza occupante non può introdurre ex novo una sanzione capitale per reati per i quali essa non era già prevista prima dell’occupazione. Si tratta di un limite preciso, volto a evitare che l’occupazione diventi occasione per un irrigidimento arbitrario del sistema penale. Nel caso specifico, questo limite sembra essere stato superato: la pena di morte, in Cisgiordania, non era prevista per reati qualificati come ‘terrorismo’ nel quadro normativo precedente. A ciò si aggiunge che il diritto internazionale umanitario richiede il rispetto di garanzie molto stringenti, sia sul piano procedurale sia su quello sostanziale, che qui appaiono fortemente compromesse. La combinazione di questi elementi rende la norma difficilmente compatibile con gli standard internazionali.

Israele, in quanto forza occupante, può estendere la propria legislazione penale in Cisgiordania e Gerusalemme Est?

No, ed è uno degli aspetti più problematici della legge. Il diritto internazionale dell’occupazione si fonda su un principio di separazione tra l’ordinamento dello Stato occupante e quello del territorio occupato. La potenza occupante non acquisisce sovranità sul territorio e, proprio per questo, non può trattarlo come parte integrante nel proprio sistema giuridico. Le norme che regolano la vita nel territorio occupato dovrebbero essere adottate dall’autorità militare che lo amministra, non dal parlamento dello Stato occupante. In questo caso, invece, è la Knesset a intervenire direttamente, imponendo al comandante militare di adeguare la propria normativa entro un termine prestabilito. Si tratta di una costruzione formalmente mediata, ma sostanzialmente riconducibile a una legislazione diretta da parte dello Stato occupante, e questo contrasta con i principi del diritto internazionale.

La legge prevede percorsi giudiziari separati su base nazionale, escludendo di fatto i cittadini israeliani. Che implicazioni ha questo aspetto?

In Cisgiordania la norma si applica di fatto esclusivamente ai palestinesi, mentre i cittadini israeliani sono espressamente esclusi dal suo ambito di applicazione. In Israele e a Gerusalemme Est, invece, la nuova legge prevede l’applicazione della pena di morte, in alternativa all’ergastolo, solo per gli atti di terrorismo commessi allo scopo di negare l’esistenza dello Stato di Israele. Questo di fatto determina un sistema giuridico differenziato su base razziale, che presenta seri problemi sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza davanti alla legge. Va considerato, poi, il caso particolare di Gerusalemme Est, dove si intrecciano questioni di occupazione, annessione e discriminazione.

Le organizzazioni per i diritti umani denunciano esecuzioni segrete e isolamento nel braccio della morte. Queste pratiche sono compatibili con il diritto internazionale?

Sono elementi che destano grande preoccupazione. La nuova normativa prevede che i condannati siano detenuti in regime di isolamento in strutture dedicate, con forti limitazioni ai contatti con l’estero, fino a escludere la possibilità di vedere i familiari, la cui presenza non è garantita nemmeno al momento dell’impiccagione. Anche le modalità di esecuzione assumono rilievo: proprio l’impiccagione, pur non essendo espressamente vietata dal diritto internazionale, è sempre più considerata incompatibile con gli standard contemporanei di tutela della dignità umana. Organi internazionali, come il Comitato contro la Tortura, ne hanno denunciato la contrarietà al divieto di causare sofferenze inutili o degradanti.

La pena di morte viene applicata quasi automaticamente. Che conseguenze ha questo sul piano delle garanzie processuali?

Si tratta di un altro elemento estremamente critico. La legge configura la pena di morte come sanzione di default nel caso in cui il reato sia commesso in Cisgiordania, mentre l’ergastolo diventa una alternativa eccezionale. Colpisce anche il cambio di paradigma rispetto alla prassi storica israeliana: l’ultima esecuzione risale al 1962, nel caso del criminale nazista Adolf Eichmann, e da allora Israele non ne ha più fatto ricordo. Anzi, ha promosso a livello internazionale la moratoria privilegiando la pena dell’ergastolo. Inoltre, vengono meno strumenti fondamentali di garanzia, come la possibilità di grazia o di commutazione della pena, che sono invece previsti dal diritto internazionale. A ciò si aggiunge il contesto in cui queste decisioni vengono adottate: i tribunali militari nei territori occupati sono da anni oggetto di critiche per il mancato rispetto delle garanzie sull’equo processo.

Organizzazioni come l’Associazione per i Diritti Civili in Israele hanno annunciato ricorsi alla Corte Suprema israeliana. Quali margini di intervento esistono?

I margini, almeno in teoria, esistono. La Corte Suprema israeliana potrebbe valutare la compatibilità della legge sia con il diritto internazionale che con i principi fondamentali dell’ordinamento interno. Tuttavia, la giurisprudenza delle Corte è tradizionalmente molto prudente e spesso tende a legittimare le scelte del governo, soprattutto in materia di sicurezza. Va considerato che si tratta di un organo interno allo Stato israeliano, inserito in un contesto politico e istituzionale specifico.

Possiamo parlare di un ‘braccio di ferro’ con il diritto internazionale?

Sì. Le norme di diritto internazionale esistono e sono chiare, ma non vengono rispettate. Non si tratta di un problema di incertezza normativa, bensì di mancata applicazione. In questo senso, la legge può essere letta come un vero e proprio schiaffo al rispetto del diritto internazionale, perché si pone in contrasto diretto e consapevole con obblighi giuridici consolidati, a partire dalla Quarta Convenzione di Ginevra.

Che ruolo dovrebbe avere la comunità internazionale di fronte a questa legge?

Il nodo centrale è la reazione. Negli ultimi anni, tribunali e organismi internazionali hanno più volte accertato violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Tuttavia, gli Stati non hanno utilizzato in modo efficace gli strumenti a loro disposizione. Sarebbero necessarie iniziative diplomatiche più incisive, ma anche misure concrete, come sanzioni economiche o la sospensione di accordi internazionali. L’Unione Europea dispone di strumenti che consentirebbero di reagire a violazioni gravi dei diritti umani. Ma il problema, oggi, è soprattutto politico.

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