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3 Aprile 2026

Tortura e genocidio

di Girolamo De Michele | 7 min

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La scelta davanti a voi è chiara: o il divieto di genocidio e tortura è una norma giuridica vincolante, della cui violazione cui i leader di Israele devono essere ritenuti responsabili, insieme a chi li sostiene, oppure rimarrà una promessa vuota. E, insieme ai milioni che ancora credono nell’universalità dei diritti umani, vi ripeto: se il disprezzo del diritto internazionale in Palestina non si fermerà, si diffonderà incontrollato ben oltre la Palestina. Ciò che si è perso in Palestina sarà perso per tutti noi.
Francesca Albanese, presentazione del Rapporto Tortura e Genocidio al Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, 23 marzo 2026

È stato pubblicato il nuovo Rapporto del Relatore Speciale dell’ONU Francesca Albanese sull’uso sistematico della tortura all’interno della politica genocida del governo israeliano. Ne pubblico la conclusione e il quadro giuridico, ringraziando il sito Kritica per la traduzione. L’integrale in italiano è qui, l’integrale in inglese qui.

Dall’ottobre 2023, la tortura sistematica dei palestinesi è diventata parte integrante del genocidio coloniale-colonialista di Israele, fungendo da strumento di violenza annientatrice diretta contro i palestinesi in quanto popolo. Quando la tortura viene perpetrata su un intero territorio, contro una popolazione in quanto tale, e sostenuta da politiche che distruggono le condizioni di vita, l’intento genocida è evidente.

Questo rapporto ne sfiora solo la superficie. Esso colloca la tortura in un quadro più ampio di politiche e pratiche sia detentive che non detentive, in cui l’inflizione di un danno collettivo a lungo termine riflette uno sforzo concertato per controllare e cancellare un popolo: distruggendo le condizioni di vita di base, spezzando i legami sociali e la resistenza collettiva e, in ultima analisi, costringendo i palestinesi ad abbandonare la loro terra per sostituirli con i coloni.

Durante la detenzione, i prigionieri palestinesi sono stati sottoposti ad abusi fisici e psicologici eccezionalmente spietati, su una scala e con un’intensità senza precedenti nella storia della Palestina/Israele. Pestaggi brutali, violenza sessuale, stupri, maltrattamenti letali, fame e la privazione sistematica delle condizioni umane più elementari hanno inflitto cicatrici profonde e durature sui corpi e sulle menti di decine di migliaia di palestinesi e dei loro cari. Queste pratiche dimostrano che il sistema di detenzione israeliano è degenerato in un regime di umiliazione, coercizione e terrore sistematici e diffusi, volto a privare i palestinesi non solo della loro libertà, ma anche della loro dignità, identità e persino del più elementare senso di umanità. Lungi dall’essere eccessi isolati, tali comportamenti sono stati istituzionalizzati all’interno delle strutture di detenzione, sostenute politicamente dalle autorità israeliane e pubblicamente giustificate, o addirittura celebrate, da alcuni segmenti della società.

Oltre alla detenzione, i palestinesi sono sottoposti a condizioni che, cumulativamente, infliggono gravi sofferenze fisiche e psicologiche collettive: uccisioni di massa, sfollamenti di massa, distruzione di massa di case e infrastrutture, fame di massa, privazioni di massa, compresa l’assistenza medica essenziale, e la costante esposizione alla violenza e all’umiliazione senza possibilità di riparazione. In questo ambiente tortuoso, la distruzione intenzionale delle condizioni necessarie alla vita rende l’esistenza quotidiana un calvario di stanchezza, traumi e precarietà.

Prendendo di mira l’intera popolazione, su tutto il territorio occupato, attraverso una serie di comportamenti, il genocidio è diventato la forma estrema di tortura: continua, generazionale e collettiva. Nel loro insieme, queste politiche consolidano un sistema globale di distruzione calcolato per infliggere sofferenza permanente ai palestinesi, annientare la vita quotidiana e creare un ambiente di angoscia prolungata, come confermato dalle testimonianze che descrivono l’erosione irreversibile della fiducia, dell’identità e del senso di appartenenza causata dalla tortura e dal suo impatto duraturo sulle famiglie. Queste pratiche sono progettate per infliggere danno e cancellare una volta per tutte il diritto palestinese all’autodeterminazione, erodendo la possibilità di continuità politica, culturale e territoriale. Non c’è dubbio che ciò costituisca sia l’inflizione di gravi danni fisici e mentali ai sensi dell’articolo II(b) della Convenzione sul genocidio, sia una tortura intenzionale e collettiva.

Sebbene la disumanizzazione dei palestinesi sia antecedente alle nomine di Ben-Gvir, Smotrich e Katz nel governo, questi politici ora presiedono e danno la direzione politica alle politiche alla base delle conclusioni di questo rapporto. Qualsiasi ricerca credibile di giustizia deve affrontare la tortura non come un crimine isolato, ma come un pilastro fondamentale di un progetto genocida volto alla completa cancellazione – distruzione fisica e psicologica, sfollamento e sostituzione – del popolo palestinese.

Quadro giuridico applicabile

Ai sensi del diritto internazionale, il divieto di tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti è assoluto e inderogabile (jus cogens), il che significa che non è possibile invocare circostanze eccezionali per giustificarlo. Nessuno Stato può praticare o tollerare la tortura in nessuna circostanza, né in tempo di guerra, né in situazioni di emergenza, né quando si tratta di prevenire o rispondere a una minaccia alla sicurezza. Tutti gli Stati devono prevenire, criminalizzare, indagare, punire e fornire un rimedio efficace per tali atti, in qualsiasi territorio sotto la loro giurisdizione o controllo effettivo, senza eccezioni. Questo obbligo è tanto più imperativo nei territori palestinesi occupati (oPt), data la richiesta della Corte internazionale di giustizia (ICJ) di smantellare in modo incondizionato e totale l’occupazione israeliana, i procedimenti penali internazionali pendenti contro funzionari del governo israeliano, compreso il primo ministro Benjamin Netanyahu e i procedimenti per genocidio contro Israele e la Germania dinanzi all’ICJ.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (UNCAT) definisce la tortura come «l’inflizione intenzionale di dolore o sofferenza fisica o mentale grave, a fini quali l’ottenimento di informazioni o di una confessione, la punizione, l’intimidazione o la coercizione, o la discriminazione, qualora tale condotta sia attribuibile allo Stato attraverso il coinvolgimento, sia esso per perpetrazione diretta, istigazione, consenso o acquiescenza, di un funzionario pubblico o di altra persona che agisca in veste ufficiale». La Convenzione proibisce inoltre trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

La tortura è considerata un reato internazionale a sé stante, una grave violazione del diritto internazionale umanitario, un crimine di guerra quando commessa durante un conflitto armato e un crimine contro l’umanità quando perpetrata nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico contro civili. La tortura può anche rientrare nel crimine di apartheid quando funge da strumento di dominio, repressione e persecuzione. Inoltre, i trattamenti inumani, i trattamenti crudeli e gli oltraggi alla dignità personale sono vietati dal diritto internazionale umanitario. Anche la persecuzione, lo stupro, la fame e gli atti inumani sono considerati crimini contro l’umanità: sebbene il diritto penale internazionale li classifichi formalmente come reati distinti, spesso funzionano come componenti interdipendenti di un unico regime di dominio e distruzione.

Sebbene la tortura si verifichi anche al di fuori dei contesti di genocidio, ogni genocidio comporta alcune forme di tortura. La Convenzione sul genocidio stabilisce che «infliggere gravi danni fisici o mentali» costituisce un atto di genocidio quando viene compiuto con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto «in quanto tale». La giurisprudenza internazionale e gli Elementi di reato della Corte penale internazionale (CPI) riconoscono che la tortura può costituire una condotta che rientra nell’atto di “causare gravi danni fisici o mentali” ai membri di un gruppo protetto ai sensi dell’articolo II(b), qualora sia sufficientemente grave e sia accompagnata dal necessario intento specifico. Questa interpretazione si è consolidata nella giurisprudenza.

La tortura, sia essa detentiva o non detentiva, non è accidentale ma intrinsecamente intenzionale; il suo uso sistematico contro una popolazione in quanto tale, nel tempo e nello spazio, può indicare politiche coordinate volte a minare l’integrità fisica e la sopravvivenza psicologica del gruppo. In questo contesto, la tortura sistematica può costituire una prova dalla quale è possibile dedurre l’intenzione specifica di distruggere, se valutata alla luce della totalità delle circostanze. Questa impostazione è centrale nell’articolo II(b) della Convenzione sul genocidio. Sebbene la giurisprudenza sul genocidio si concentri prevalentemente sull’uccisione, il testo della Convenzione e la giurisprudenza confermano che il genocidio può essere commesso attraverso pratiche prolungate che distruggono i corpi, le menti e la resilienza collettiva. La tortura fornisce quindi un ponte probatorio fondamentale, dimostrando il danno deliberato, la prevedibilità e la strumentalizzazione della sofferenza – indicatori chiave del dolus specialis.

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