Un’interrogazione consiliare torna sul tema dell’emergenza abitativa e dell’utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in situazioni straordinarie come quella del Grattacielo. L’atto è stato presentato dalla consigliera Anna Zonari, presidente del gruppo La Comune di Ferrara, e riguarda l’applicazione dell’articolo 3 del regolamento Erp nei casi di sgombero o dichiarazione di inagibilità degli alloggi.
Il documento ricostruisce innanzitutto quanto avvenuto nel 2019, quando il sindaco adottò una ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero del campo nomadi di via delle Bonifiche. in quell’occasione, secondo quanto riportato nell’interrogazione, “17 persone (delle 38 sgomberate) furono collocate in alloggi Erp mediante l’applicazione dell’art. 3 del Regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, che consente assegnazioni temporanee straordinarie entro la quota del 3% degli alloggi disponibili.
L’articolo in questione, dedicato alle “Situazioni di estrema emergenza abitativa”, permette infatti assegnazioni temporanee anche in deroga alla graduatoria ordinaria, sulla base delle valutazioni dei servizi sociali. Il regolamento stabilisce che l’emergenza possa derivare, tra l’altro, da “intervenuta dichiarazione, da parte dei Servizi competenti, dell’inagibilità o dell’inabitabilità dell’alloggio” oppure da “altri eventi che abbiano determinato in via d’urgenza l’impossibilità di continuare ad utilizzare gli immobili ad uso abitativo”.
L’interrogazione richiama poi le ordinanze emanate nel gennaio 2026, con cui il sindaco ha dichiarato l’inagibilità del complesso denominato “Grattacielo”. I provvedimenti, adottati ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, sono motivati dalla presenza di condizioni di rischio per la sicurezza pubblica e privata, tali da rendere necessario impedire l’utilizzo degli appartamenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Secondo quanto evidenziato nell’atto consiliare, in entrambe le situazioni l’Amministrazione è intervenuta con ordinanze contingibili e urgenti motivate dalla tutela della pubblica incolumità, determinando per i residenti “la perdita immediata della disponibilità dell’alloggio a seguito di un provvedimento autoritativo adottato per ragioni di sicurezza”.
La consigliera osserva tuttavia che, mentre nel caso di via delle Bonifiche la situazione venne trattata come emergenza abitativa con l’attivazione dello strumento previsto dal regolamento Erp, nel caso del complesso Grattacielo la vicenda sarebbe stata ricondotta più volte a una questione di natura privata. Nell’interrogazione si sottolinea però che l’articolo 3 individua condizioni legate all’impossibilità di utilizzare l’alloggio, “e non alla natura pubblica o privata dell’immobile”.
Da qui le domande rivolte al sindaco e alla giunta: quali criteri amministrativi abbiano portato nel 2019 a qualificare come emergenza abitativa lo sgombero del campo di via delle Bonifiche; se per il caso del “Grattacielo” sia stata svolta una analoga valutazione da parte dei servizi sociali o di Asp; e se, dopo le ordinanze di inagibilità, sia stata verificata la sussistenza delle condizioni per applicare l’articolo 3 del regolamento Erp e con quali esiti.
L’interrogazione chiede quindi chiarimenti sul percorso amministrativo seguito nei due casi e sull’eventuale utilizzo degli strumenti straordinari previsti dal regolamento per fronteggiare situazioni di emergenza abitativa.
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