di Eugenio Gallerani*
Ci troviamo alla vigilia di un passaggio referendario discusso e fonte di innegabili divisioni anche per la sopravvenuta forte connotazione politica che ne deriva.
Viceversa, come è stato recente scritto, in una democrazia ideale alle prese con un referendum si confrontano pacatamente opinioni diverse, che entrano nel merito della legge, ne discutono i dettagli, valutano le potenziali implicazioni delle norme.
In una democrazia ideale, i contendenti dividono un principio e un metodo. Il principio consiste nel riconoscimento comune che nessuno è autorizzato a credersi il detentore della verità. Così Angelo Panebianco sul Corriere della Sera.
Da parte nostra il principio inderogabile è che le riforme ordinamentali, tutte, devono rispettare l’indipendenza e l’autonomia di giudici e pubblici ministeri, sulle quali non si può scendere a compromesso alcuno. E altrettanto vale ovviamente per l’indipendenza della magistratura.
Ciò posto, riteniamo che l’attuale riforma costituzionale dell’ordinamento, giudiziario definito impropriamente di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, tenda a una più coerente definitiva attuazione del giusto processo penale, così come delineato dall’introduzione del processo accusatorio della riforma dell”89, frutto genuino dell’elaborazione scientifica condotta dagli studiosi del processo penale e dalla successiva ma ancora incompleta riforma dell’articolo 111 della Costituzione.
Con questo, come autorevolmente affermato dall’associazione tra gli studiosi del processo penale, pur nella consapevolezza di opinioni non sempre convergenti, si coglie il contributo positivo che la riforma può produrre sulla cruciale esigenza ed evidenza di una imparzialità del giudice, posta al vertice dei valori del giusto processo, poiché in sua carenza tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero di significato.
In questo contesto, la collocazione e connotazione del pubblico ministero nel ruolo di parte meglio si addice al processo di una moderna democrazia dove si postula il principio di parità tra accusa e difesa.
Sul piano strettamente ordinamentale, alla riforma dell’89 manca un ulteriore passo, in sintonia con la rinnovata struttura processuale, volto a disgiungere il pubblico ministero dal giudice sul piano dell’organizzazione giudiziaria, sempre nell’ottica di una rigorosa tutela della terzietà ordinamentale dell’organo giudicante, che pure era stata evocata nei lavori di stesura dell’odierno articolo 111 secondo comma della Costituzione.
Queste sono le ragioni, molto delicate come tutto ciò che riguarda l’impianto costituzionale, ed è giusto che vi sia ampio dibattito sul tema, per cui si ritiene che un risultato di simile levatura non resti affidato alle sole qualità personali del giudice, alla distinzione di funzioni, ai rimedi contro eventuali incompatibilità, giungendo invece a una ridefinizione anche dell’attuale assetto del sistema di autogoverno senza però in alcun modo intaccare gli attuali principi costituzionali a tutela dell’indipendenza e dell’autunomia della magistrature nel suo complesso, sia giudicante sia requirente.
L’avvocatura vigilerà attentamente in tal senso, partendo proprio dalla stesura dei decreti attuativi della riforma in caso di esito favorevole del referendum confermativo, senza che venga concesso nulla che possa inficiare anche velatamente l’autonomia e l’indipendenza dell’organo del pubblico ministero.
*presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara, intervenuto all’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 a Bologna a nome dell’Avvocatura dell’Emilia-Romagna
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