Comacchio
23 Agosto 2025
Vale dalle 20 di domenica fino alle 8 di lunedì. Il provvedimento non si applica se la consumazione è al tavolo

Anteprima Buskers, divieto asporto bevande in vetro o lattine nel centro storico

di Redazione | 2 min

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Comacchio. Anteprima Buskers Festival a Comacchio: c’è l’ordinanza comunale che dispone il divieto di vendita per asporto e somministrazione bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido  nel centro storico di Comacchio in occasione della manifestazione che si terrà domenica 24 agosto 2025.

Tale divieto sarà in vigore dalle ore 20 di domenica 24 agosto alle ore 8 di lunedì 25 agosto.

Tale divieto riguarda: 

1. I titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali di vendita di cui al D. Lgs. n. 114/98, compresa la vendita con distributori automatici, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie e piadinerie da asporto, etc.), dei circoli privati, nonché di attività di commercio su area pubblica, ubicati all’interno del centro storico del Comune di Comacchio.

Tali attività, nell’orario indicato dal provvedimento, non possono vendere per l’asporto e la somministrazione tutte le bevande in contenitori metallici e/o di vetro e/o altro materiale rigido, tranne nel caso in cui il cliente consumi seduto in distesa autorizzata o all’interno del locale, al fine di evitarne l’abbandono generalizzato e diffuso con i conseguenti, relativi pregiudizi e danni alla sicurezza urbana, alla pubblica incolumità ed al decoro urbano ed ambientale.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a: minimo 150 euro – massimo 450 euro, ed è ammesso il pagamento in misura ridotta stabilito nel doppio
del minimo edittale, pari ad 150 euro.

Tale disposizione, si rimarca, non si applica nel caso in cui la somministrazione ed il consumo di bevande avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio e nelle rispettive aree di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione del suolo pubblico, a condizione che l’esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattina, permanendo comunque il divieto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali sopra indicati.

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