Economia e Lavoro
2 Aprile 2025
Per i giudici amministrativi romani la cooperativa ferrarese vince il ricorso contro la gara con cui Hera aveva scelto un’altra azienda

Raccolta rifiuti urbani. La Brodolini vince anche davanti al Consiglio di Stato

di Redazione | 2 min

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L’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani a Ferrara spetta alla Brodolini. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto da Teknoservice contro la sentenza del Tar che nel giugno scorso aveva visto Hera e la stessa Teknoservice soccombere in sede di giustizia amministrativa.

Ora l’azienda che aveva vinto la gara per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani a Ferrara va esclusa dalla procedura e le deve subentrare la seconda classificata, vale a dire la cooperativa di Comacchio.

La vicenda si inserisce nell’affidamento che la multiutility aveva fatto il 13 luglio 2023 a favore di Teknoservice per le prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e simili agli urbani, di spazzamento e prestazioni accessorie, da svolgersi nel territorio del Comune di Ferrara per il periodo di ventiquattro mesi.

Brodolini, classificatasi al secondo posto insieme a Ciclat Trasporti Ambiente, si era rivolta al giudice amministrativo lamentando diversi punti deboli in quella procedura. A cominciare dalla valutazione che Hera aveva fatto sul possesso dei requisiti generali in capo a TeknoService, “errata – secondo i legali della coop – e frutto di una istruttoria gravemente carente” e del fatto che la controinteressata “non avrebbe correttamente dimostrato in sede di offerta la disponibilità dei mezzi necessari ad eseguire la prestazione”.

Il Tar aveva accolto le ragioni della Brodolini, sostenendo che “Hera ha preso in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica della ricorrente (oltre che dell’attribuzione dei punteggi aggiuntivi) mezzi di cui TeknoService non ha dimostrato di avere la disponibilità giuridica sin dal momento dell’offerta tecnica, secondo quanto previsto dalla legge”:

Circostanze, secondo i giudici, “tali da rendere necessaria l’esclusione della TeknoService per manifesta non conformità dell’offerta tecnica” e, conseguentemente, tali da obbligare la stazione appaltante ad aggiudicare la gara alla seconda classificata.

Alle stesse conclusioni perviene ora il Consiglio di Stato, nonostante Teknoservice avesse impugnato la sentenza ribadendo che la disponibilità dei mezzi sarebbe un requisito di esecuzione e non di partecipazione, reiterando l’eccezione di difetto di interesse per non avere neanche la controparte tale disponibilità.

Sul punto già il Tar aveva distinto tra “disponibilità giuridica” e “disponibilità materiale”, ritenendo che fosse necessaria la prima al momento dell’offerta e la seconda al momento dell’inizio dell’esecuzione. Disponibilità non provata in capo alla società aggiudicataria al momento della partecipazione alla gara.

Il Consiglio di Stato ha ribadito questo concetto, specificando che “la necessità di una disponibilità materiale si desume dal capitolato speciale d’appalto, il quale prevede tra i vari obblighi a carico dell’impresa quello di “rendere materialmente disponibili” i mezzi al momento dell’avvio delle attività”.

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