Caso Cidas. Lodi ricorre in Appello
Sette motivi per cui la sentenza di primo grado che ha condannato Nicola Naomo Lodi per induzione indebita va riformata o annullata
Sette motivi per cui la sentenza di primo grado che ha condannato Nicola Naomo Lodi per induzione indebita va riformata o annullata
Il tribunale di Milano ha dissequestrato i beni confiscati - agli inizi di aprile - alla ditta Zoffoli Metalli Srl di Tamara, azienda copparese finita al centro della maxi-operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste contro il traffico illecito di rifiuti
Ancora un grave incidente in via Comacchio dove, nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 aprile, una donna di 30 anni e una bambina di 5 anni - mamma e figlia - sono state investite mentre stavano attraversando la strada all'altezza del civico 195, poco dopo la rotonda di via Caldirolo
Intervento di Ilaria Baraldi, Portavoce della Conferenza Donne democratiche di Ferrara. "Andare a votare e votare 'si' ai 5 referendum un primo indispensabile passo per costruire un modello di società più giusto e equo"
Il Pd ha "appreso con stupore e rammarico che la Giunta, su indicazione della Commissione Toponomastica, ha disatteso quell’impegno avvallando la proposta di intitolare alla sola memoria dell’on. Preti lo spazio pubblico dell’ex autostazione, in via Rampari di San Paolo"
È stato il suo ego a risultargli fatale. La condanna, con la conseguente sospensione dall’incarico di assessore, deriva fondamentalmente dalla “sua intolleranza alle critiche”.
Lo si evince dalle motivazioni della sentenza del giudice Andrea Migliorelli sulla presunta induzione indebita operata da Nicola Naomo Lodi sul caso Cidas.
In questo affaire l’abuso sarebbe consistito “nello sviamento del ruolo del vicesindaco e nell’utilizzazione di questo per il raggiungimento di un tornaconto personale, che non ha direttamente a che fare con la carica da lui ricoperta ”. E il tornaconto personale altro non era che “la volontà di Lodi di limitare l’azione privata di un cittadino la cui azione era sgradita”. In sostanza, Lodi ha approfittato del proprio ruolo per vessare un privato cittadino colpevole di criticarlo su Facebook.
E la voce di Daniel Servelli andava “silenziata”, perché “la presenza di una ricorrente voce critica, a maggior ragione se dai toni risoluti e talvolta grossolani, costituiva un problema per l’immagine del proprio consenso nel terreno a lui più congeniale, vale a dire quello dei social network”.
E, scrive il giudice, Naomo “persegue un risultato, non gli importa il modo in cui viene raggiunto”.
Le 36 pagine di motivazioni ripercorrono dalla nascita il caso Cidas, fin dalla pubblicazione su Estense.com della prima lettera choc inviata al presidente della cooperativa, Daniele Bertarelli (per lui è in corso il processo dibattimentale).
Il reato per il quale l’ex vicesindaco e ora ex assessore è stato condannato in primo grado è l’induzione indebita, che nel caso di specie ricorrerebbe dal momento che Lodi “con abuso della propria qualità di vicesindaco del Comune di Ferrara, prospettando un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti al Comune di Ferrara, quali la compromissione dei rapporti tra Comune di Ferrara e Cidas, procurando così a Bertarelli la percezione di potere subire conseguenze sfavorevoli in caso di inottemperanza, lo induceva a promettergli indebitamente una pronta reazione contro Servelli”.
Lodi ne sollecitava “il demansionamento o comunque l’assegnazione ad altro incarico fuori dall’Ospedale di Cona”, cosa non avvenuta. Il presidente aveva invece avviato un procedimento disciplinare culminato nel richiamo verbale.
“Sul punto – sottolinea Migliorelli -, si deve considerare che, nonostante il tenore della mail, le iniziative intraprese dalla cooperativa verso Servelli in questa prima fase non sembrano ingiustificate. Invero, dapprima vi era stata una telefonata di richiamo al dipendente; poi, a fronte di una reiterazione degli insulti tramite social, era stato instaurato un procedimento disciplinare che trovava oggettivamente degli appigli”.
Servelli, infatti, in occasione dell’incontro dell’aprile 2020, “aveva insultato l’odierno imputato durante l’orario di lavoro e aveva poi diffamato Lodi Nicola sui social network, in un post in cui aveva comunque menzionando la cooperativa per cui lavorava, facilmente individuabile anche sulla scorta dell’articolo della stampa locale commentato. Vi era quindi oggettivamente, in entrambi i casi, un collegamento con l’attività lavorativa di Servelli, che giustificava il procedimento disciplinare”.
Poi, in seguito alla pubblicazione di altri tre post di Servelli, Lodi inviò una seconda lettera choc in cui si chiedeva di indagare se il dipendente avesse usato i social in orario di lavoro e si accenna al possibile venir meno dei rapporti di fiducia tra Comune e cooperativa. Bertarelli richiamò il dipendente dalle ferie e gli chiese di smettere di “sospendere tutte le pubblicazioni personali contro Lodi”.
“Citare il rapporto di fiducia – appunta il giudice – in una vicenda che, in realtà, ha una portata oggettivamente limitata a un piano quasi del tutto personale non trova una ragionevole giustificazione diversa dal voler veicolare l’allusione a possibili ripercussioni per l’ente nel caso di una sua inerzia, così dotando la comunicazione di una maggiore efficacia condizionante”.
Quella di Lodi “diviene, in tale maniera, una richiesta dettata dalla sua intolleranza alle critiche: se la prima poteva oggettivamente giustificarsi per la commissione di un reato da parte di Servelli, in questo caso non è così. In questo caso, il patinato intento di tutelare i rapporti istituzionali tra il Comune e la cooperativa non trova più nemmeno alcun appiglio oggettivo”.
Tramite questi argomenti, dunque, “Servelli viene di fatto indotto a interrompere l’esercizio del suo libero pensiero”.
Il giudice aggiunge che dalle comunicazioni di Lodi, “se lette in controluce e non in maniera ingenua, traspare che il vero motivo su cui si chiede di intervenire non è la commissione di un reato da parte dei Servelli, peraltro sussistente solo nel primo dei suoi interventi sui social, ma il fastidio per un attivismo critico che pone l’imputato in cattiva luce”.
“Il comportamento richiesto e ottenuto da Lodi – conclude – è in realtà quello di una pressione morale strumentalmente esercitata su Servelli facendo leva sul proprio rapporto di lavoro. Egli persegue un risultato, non gli importa il modo in cui viene raggiunto”.
Viene quindi la quantificazione della pena. Migliorelli riconosce a Lodi, anche se pregiudicato, le circostanze attenuanti generiche in virtù del suo positivo comportamento processuale e parte dalla pena base pari al minimo edittale di 6 anni di reclusione.
Dai 6 anni, in virtù delle attenuanti si passa alla pena di 4 anni di reclusione. Segue poi l’aumento, pari a 3 mesi di reclusione, per la continuatone del reato. Infine, opera la diminuzione per il rito abbreviato, che prevede uno sconto di un terzo di pena.
Si giunge così alla pena finale di 2 anni e 10 mesi di reclusione. A questa si aggiungono il pagamento delle spese processuali, una provvisionale di 2.000 euro e 2.500 euro di spese di costituzione di parte civile.
OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:
Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com