Un’azione omicidiaria avvenuta “rapidamente” e con un “meccanismo di tipo asfittico acuto, di matrice necessariamente violenta“. È così che la 32enne ferrarese Amanda Guidi, nella nottata del 17 giugno 2021, ha ucciso il piccolo Karim, il figlioletto di appena un anno, mentre dormiva nel letto insieme a lei, nella loro casa di via degli Ostaggi, perché da diverse notti piangeva per via dei dentini da latte che gli stavano spuntando durante quelle settimane.
A riferirlo sono le trentasei pagine di motivazioni della sentenza di primo grado con cui la Corte d’Assise del tribunale di Ferrara (presidente Piera Tassoni con a latere il giudice Alessandra Martinelli) – lo scorso 16 maggio – ha inflitto ventidue anni di pena alla donna, accusata di omicidio volontario aggravato per aver soffocato il proprio bambino.
Nello specifico, secondo i giudici ferraresi, in quegli istanti, Guidi – che nella serata precedente al fatto aveva assunto sia alcool che cocaina – aveva agito attraverso la “volontaria applicazione di un mezzo morbido a occlusione degli orifizi respiratori (naso e bocca), mentre si trovava in posizione prona, consueta per la fase del riposo del piccolo”.
L’ha fatto – come lei stessa, anche a distanza di anni, ha chiarito – “ponendogli la mano sul nasino e sulla bocca, intanto che dormiva” si legge, per poi imprimergli “la forza necessaria per soffocarlo nonostante si fosse accorta che il piccolo si era svegliato“.
“Si è trattato – proseguono i giudici – di un’azione violenta avvenuta in condizioni di netta sproporzione tra il corpo della madre e quello del figlioletto, non in grado – per le, evidenti, ridotte capacità difensive – di sfuggire al suo tragico destino“.
Il gesto – viene evidenziato ancora nella sentenza – “ha richiesto una bassa intensità di forza da parte della madre così da non aver lasciato traumatismi, azione idonea a produrre rapidamente il decesso del piccolo Karim“.
Di conseguenza, per la Corte d’Assise, questa ricostruzione – “avallata da solide e condivise risultanze medico-legali – va a confutare – “senza tema di smentita” – le due tesi avanzate dalla difesa della donna: la prima che si sarebbe trattato di morte accidentale del bimbo durante il sonno e la seconda che si sarebbe trattato di un fatto colposo, consistito nel zittire il bambino che, secondo le confidenze di Guidi a sua madre, “era solito piangere durante tutta la notte”.
Del resto, viene sottolineato che l’azione “non poteva che che essere sorretta dalla volontà di imprimere una certa energia all’azione“, visto che la madre “non si è limitata a posizionare la mano sulla bocca del bambino prono ma, al contrario, l’ha posta anche sul naso del piccolo, così impedendogli di respirare”.
I giudici quindi ritengono la condotta della donna sostenuta da un “dolo eventuale e non da colpa cosciente” dal momento che, in quegli istanti, viene ritenuta come “provata” la “piena adesione psichica della madre, che non si è limitata alla semplice accettazione di una situazione di rischio, ma ha accettato un evento “definito” e “concreto” come la morte del figlioletto, “dalla stessa – prosegue il tribunale – ponderato come costo accettato della propria azione, consistita nell’imprimere una certa forza sugli orifìzi del piccolo, così determinandone volontariamente la morte“.
Dubbi – per i giudici – non ci sono nemmeno sull’imputabilità della donna. Al momento dell’uccisione del figlio, Guidi – conclude l’Assise, a proposito della perizia fatta svolgere su di lei per indagarne imputabilità, pericolosità sociale e capacità di stare in giudizio – era “soggetto imputabile, essendo stato accertato che non soccorre nessuna delle cause che possono incidere – elidendola oppure facendola scemare grandemente – sulla capacità di intendere e di volere“.
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