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1 Luglio 2024

Amministratore di condominio: cosa fa e come sceglierlo

di Redazione | 3 min

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L’amministratore di condominio è una figura che si occupa della gestione degli stabili.

I suoi compiti riguardano l’attuazione delle decisioni prese durante le assemblee condominiali, la supervisione degli immobili, la gestione delle infrastrutture comuni, la conservazione del patrimonio condiviso dagli inquilini, il rispetto delle normative di sicurezza e di igiene, ecc.

In poche parole, si tratta di un professionista essenziale per assicurare il corretto funzionamento di un condominio.

Come scegliere un amministratore di condominio?

Diversamente da quel che si potrebbe pensare, non è raro imbattersi in offerte di lavoro come amministratore di condominio, questo perché si tratta di una posizione lavorativa che si potrebbe definire necessaria.

Basti pensare al numero di appartamenti che, oggigiorno, sono presenti in qualsiasi città, per capire che si tratta di una figura di grande importanza. Tuttavia, decidere chi nominare come amministratore di condominio potrebbe non essere facilissimo. Questo perché, scegliere un amministratore di condominio è una procedura simile alla scelta di un dipendente: bisogna trovare una figura adatta alla gestione del condominio, considerando alcuni requisiti.

Tra questi ci sono il compenso, l’esperienza maturata negli anni e la formazione professionale. È bene sapere, però, che non è necessario rivolgersi per forza a un solo professionista, ma è possibile affidare l’incarico anche a una società specializzata nel settore, come ad esempio Estia Home.

È obbligatorio avere un amministratore di condominio?

Come già detto, l’amministratore di condominio è una figura importante per assicurare il corretto funzionamento e la convivenza armoniosa all’interno di un condominio. Tuttavia, secondo la legge, non sempre è obbligatoria la sua nomina. È il caso, ad esempio, del “condominio minimo”, con due soli proprietari.

Nonostante ciò, la sua presenza è spesso consigliata per gestire efficacemente le responsabilità di gestione comune, evitare controversie e garantire che tutte le parti interessate siano adeguatamente rappresentate nelle decisioni condominiali. Invece, se ci sono più di otto proprietari, la legge impone la presenza di un amministratore.

In questo caso, in assenza di nomina da parte dell’assemblea condominiale, l’autorità giudiziaria può nominare un amministratore di condominio su richiesta di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario (ai sensi dell’art. 1129 c. 1 c.c.).

Quali sono i compiti dell’amministratore condominiale

I compiti dell’amministratore condominiale sono svariati. Innanzitutto, questi ha l’obbligo di eseguire le deliberazioni dell’organo che rispecchia la volontà del condominio, ovvero, l’assemblea. Oltre a ciò, l’amministratore è tenuto anche a convocare tale riunione regolarmente per l’approvazione del rendiconto, anch’esso da redigere a cura dell’amministratore di condominio.

Spetta altresì all’amministratore disciplinare l’uso delle cose comuni nonché la fruizione dei servizi nell’interesse comune. Egli è tenuto per legge a riscuotere i contributi ed erogare le spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni.

La legge pone altresì a carico dell’amministratore condominiale l’obbligo di agire in giudizio negli interessi dei condomini e per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi. Infine, in caso di lavori straordinari, scatta in capo all’amministratore di condominio il compito di curare tutti gli adempimenti previsti dalla legge, necessari per poter ottenere eventuali occasioni fiscali.

Il corso di formazione

Non è possibile improvvisarsi amministratori condominiali. Per poter svolgere tale impiego, infatti, è necessario avere determinate conoscenze.

Ed è per questo che il Codice civile stabilisce dei requisiti che devono possedere coloro che intendono rivestire questo ruolo, ai sensi dell’art. 71 bis delle disposizioni attuative al Codice civile. La lettera g) dell’art. citato viene stabilito che possono essere nominati amministratori di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica.

A tale obbligo, in realtà, è prevista una deroga. Infatti, se colui o colei che è nominata amministratore di condominio è condomino dello stabile, è esentato dall’obbligo di partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

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