Economia e Lavoro
14 Febbraio 2024
A stabilirlo una sentenza della Cassazione, riguarda i mutui a tasso variabile, i leasing e i finanziamenti

Federconsumatori: “Tassi di interesse tra il 2005 e il 2008 da considerasi nulli”

di Pietro Perelli | 2 min

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La Cassazione ha stabilito, con un’ordinanza emessa nel 2013, che “i tassi di interesse durante il periodo che va dal 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 possono considerarsi nulli”. A spiegarlo è Federconsumatori per bocca del suo legale Massimo Buja che fa presente come “nel 2013 la commissione Antitrus dell’Unione Europea aveva stabilito che un cartello di istituti bancari aveva alterato l’Euribor”.

Per i consumatori potrebbe quindi esserci “una ricaduta pratica molto positiva” tenendo in considerazione che, spiega sempre Buja, “tutti i mutui a tasso variabile, i leasing e i finanziamenti sono indicizzati all’Euribor”. A chi ha quindi sottoscritto una di queste cose in quel periodo o prima potrebbe essere interessato e Federconsumatori si riserva di convocare un’assemblea esaustiva nel momento in cui si mostrasse interesse. Cosa molto probabile secondo l’avvocato “visto anche il grande interesse a livello nazionale”.

Come spesso accade in queste situazioni la prima cosa che consigliano di fare è quella di una lettera di interruzione della prescrizione che in questi casi ha decorrenza decennale. “Noi – spiega Buja – la calcoliamo dal termine del pagamento dell’ultima rata” anche se probabilmente “i legali degli istituti bancari cercheranno di dare un altra interpretazione fissandola ad altri momenti”.

Chi avrebbe contratto un mutuo a tasso variabile nel 2004, per fare un esempio, magari un mutuo ventennale potrebbe tranquillamente rientrare nella casistica indicata da Federconsumatori così come chi lo ha contratto nello stesso periodo ma decennale. A questi ultimi però rimarrebbe poco tempo al termine della prescrizione e quindi sarebbe utile la lettera di interruzione della prescrizione di cui si parlava sopra.

“I consumatori potrebbero richiedere la nullità dei tassi di interesse che sono stati pagati indicizzati all’Euribor e possono richiedere la differenza tra quello che hanno pagato e il tasso sostitutivo”. Quest’ultimo normalmente molto vantaggioso. Buja sottolinea poi che “una sentenza della Corte d’Appello di Trieste ha stabilito una perizia per ricalcolare il rapporto di dare avere tra le parti”.

Ultimo aspetto che l’avvocato sottolinea è che “se dovessero insorgere eventuali cause” la Cassazione ha stabilito un principio “molto importante” individuando la “decisione della commissione Antitrust come prova privilegiata”. Questo significa che “in un’eventuale causa il risparmiatore potrà produrre l’esito della commissione come prova della violazioni”.

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