Cronaca
17 Luglio 2023
In due anni il titolare era stato sorpreso a vendere in due occasioni due lattine e una bottiglia di birra in concomitanza con delle partite della Spal

Scure del Comune contro minimarket. Per il Tar fu provvedimento eccessivo: annullato

di Redazione | 3 min

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In due anni era stato sorpreso a vendere in due occasioni due lattine e una bottiglia di birra in concomitanza con delle partite della Spal. Vendita proibita da un’ordinanza del sindaco. Tanto è bastato ad Alan Fabbri per colpirlo con una ordinanza che di fatto gli impediva di esercitare nelle ore migliori per il suo commercio.

“Questi buchi neri vanno sanati” aveva tuonato per l’occasione sulla stampa locale il vicesindaco Nicola Naomo Lodi. L’attività commerciale colpita era un negozio di alimentari di piazzale Castellina, gestito da un commerciante straniero.

Il titolare del negozio, attraverso l’avvocato Massimo Cipolla, lo scorso novembe ha fatto ricorso al Tar per l’annullamento dell’ordinanza emessa dal sindaco Alan Fabbri il 29 luglio del 2022 con la quale era stata disposta la “chiusura dell’attività dalle ore 16 di ogni giorno alle ore 7 del giorno successivo per la durata di mesi 6”.

Il provvedimento era stato assunto sulla base di alcuni antefatti. Il 28 dicembre del 2020 il titolare era stato sanzionato per aver venduto due lattine e una bottiglia di birra in contenitore di vetro. Circa un anno dopo, l’1 dicembre 2021 venne colpito da un’altra sanzione per aver venduto una bottiglia di birra in un contenitore di vetro.

Da qui la riduzione forzata dell’orario dell’esercizio commerciale per sei mesi. Provvedimento che perà il titolare non avrebbe rispettato, dal momento che viene sorpreso il 20 giugno 2022 con la saracinesca alzata e il registratore di cassa accesso e con l’ultimo scontrino battuto dopo l’orario consentito.

A quel punto il commerciante viene colpito da un’ordinanza ancor più restrittiva, che gli impone di tener chiuso dalle 16 di ogni sera fino alla 7 del giorno seguente per sei mesi.

Il negoziante ha lamentato un eccesso di potere e fatto notare che la “punizione” per aver venduto due lattine e ujna bottiglia di birra durante una partita di calcio era sproporzionata. Anche perché i due episodi contestati sono avvenuti a distanza di un anno l’uno dall’altro, “con la conseguenza – si legge nell’impugnazione – che la condotta del ricorrente sarebbe stata sanzionata con una sproporzionata riduzione di orario che impedirebbe nei fatti l’esercizio della stessa attività commerciale”.

Già nell’udienza di dicembre il Tar decide in camera di consiglio per la sospensione dell’ordinanza. All’ultima udienza del 7 giugno i giudici si sono riservati.

Sciolta nei giorni scorsi la riserva, si apprende che il Tar ha accolto le ragioni del commerciante, facendo presente al Comune che “il principio di proporzionalità –di matrice comunitaria e come tale recepito dal diritto interno- esige che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare”.

Sono gli stessi giudici amministrativi a suggerire alla giunta di Alan Fabbrbi cosa avrebbe potuto fare: ordinare una rimodulazione dell’orario di chiusura dell’esercizio commerciale in occasione delle partite di calcio oppure in altra fascia oraria della giornata, “in modo tale da garantire la sicurezza urbana e, al tempo stesso, nell’ambito di un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, non pregiudicare pesantemente l’esercizio dell’attività economica medesima, che, come affermato dal ricorrente, risulta svolgersi prevalentemente in fascia oraria pomeridiana-preserale”.

Alla fine il Tar ha annullato il provvedimento del sindaco, “restando salvo il potere dell’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per assumere un motivato, adeguato e proporzionato provvedimento in relazione alla situazione concreta verificatasi”.

Le spese di causa sono state interamente compensate tra le parti.

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