Cronaca
16 Aprile 2023
Il direttivo interviene per stigmatizzare le notizie apparse e per ricordare che violare il divieto di pubblicazione è reato

Fuga di notizie sulla Fiera. La Camera penale: “No a requisitorie mediatiche”

di Redazione | 3 min

Leggi anche

Sedata senza consenso. “Nessuna responsabilità dei sanitari”

Finisce con un nulla di fatto la vicenda processuale nata dall'esposto presentato dal fidanzato della 41enne Maria Vittoria Mastella, paziente oncologica morta al Sant'Anna. Il gip del tribunale di Ferrara: "Nessuna responsabilità nel comportamento dei sanitari"

Giorgio Cappelli, addio al maestro del pane ferrarese

La comunità ferrarese e il mondo dei panificatori salutano con profondo cordoglio Giorgio Cappelli, autentica figura di riferimento dell'arte bianca locale, scomparso a 71 anni dopo una lunga malattia. La notizia, diffusa dai familiari, ha scosso un territorio che in lui riconosceva un custode appassionato della tradizione della celebre "coppia ferrarese"

Avvelenò la madre col tè. Pena ridotta in Appello per Sara Corcione

La Corte d'Assise di Appello del tribunale di Bologna ha ridotto la pena che dovrà scontare Sara Corcione, la 41enne che - a fine luglio 2022 - aveva ucciso la propria madre, la 64enne Sonia Diolaiti, avvelenandola col nitrito di sodio diluito nel tè, nel proprio appartamento di via Ortigara

Il direttivo della Camera penale

Dopo le recenti notizie apparse sulla richiesta di rinvio a giudizio per il secondo filone dell’inchiesta sulla Fiera, interviene la Camera penale ferrarese per condannare il processo mediatico, che “continua ad essere un brutto vizio di noi italiani”.

“Non possiamo non stigmatizzare la notizia apparsa sugli organi di stampa di qualche giorno fa – spiega il direttivo -, in cui non solo si anticipava la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati, ma con dovizia di particolari veniva in sostanza esposta la ‘requisitoria mediatica’ del pubblico ministero titolare del fascicolo, svelato il contenuto degli atti di indagine – ovviamente quelli a sostegno della tesi dell’accusa, compresi alcuni stralci di intercettazioni, ovviamente con relativi commenti a latere di chi ha predisposto gli atti”.

E tutto ciò, “prima ancora che gli stessi diretti interessati ed i loro difensori avessero ricevuto la notifica – secondo le regole del nostro codice di procedura penale – del decreto di fissazione dell’udienza preliminare contenente appunto la richiesta di rinvio a giudizio. Vale a dire, quella richiesta di cui solo i giornali sono venuti in possesso”.

In questo modo, secondo la Camera penale, “viene data in pasto all’opinione pubblica una versione della vicenda processuale del tutto unilaterale, con buona pace delle regole a presidio dei divieti di pubblicazione degli atti processuali, sebbene non più coperti da segreto, in violazione del giusto processo e della presunzione di innocenza”.

Su questo punto il direttivo ricorda che l’art. 114 del codice di procedura penale prevede, al secondo comma, il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 cpp.

In sostanza, “anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino alle scadenze fissate dal legge: ciò fino allo svolgimento dell’udienza preliminare e, se questa non si tiene, fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari”.

“Dunque – prosegue la Camera penale -, trattandosi di reati che prevedono l’udienza preliminare (nel “nostro” processo la “richiesta mediatica” di rinvio a giudizio contempla ipotesi di reato tutte con udienza preliminare), regola – anche di buon senso – imporrebbe il divieto di pubblicazione di quanto apparso sui giornali nostrani.
E tutto ciò nel rispetto, anche, delle regole recentemente introdotte nel nostro ordinamento a presidio della presunzione di innocenza, che precludono al singolo pubblico ministero di poter rilasciare dichiarazioni sul procedimento”.

“Ciò, evidentemente – conclude il direttivo -, allo scopo non solo di tutelare la presunzione di innocenza (essendo peraltro garantito all’imputato, in ogni caso, il diritto a non essere indicato come colpevole) ma anche la verginità cognitiva del giudice, che non deve venire a conoscenza in modo surrettizio degli atti d’indagine e del loro contenuto”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 20 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com