Cronaca
16 Aprile 2023
Il direttivo interviene per stigmatizzare le notizie apparse e per ricordare che violare il divieto di pubblicazione è reato

Fuga di notizie sulla Fiera. La Camera penale: “No a requisitorie mediatiche”

di Redazione | 3 min

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Il direttivo della Camera penale

Dopo le recenti notizie apparse sulla richiesta di rinvio a giudizio per il secondo filone dell’inchiesta sulla Fiera, interviene la Camera penale ferrarese per condannare il processo mediatico, che “continua ad essere un brutto vizio di noi italiani”.

“Non possiamo non stigmatizzare la notizia apparsa sugli organi di stampa di qualche giorno fa – spiega il direttivo -, in cui non solo si anticipava la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati, ma con dovizia di particolari veniva in sostanza esposta la ‘requisitoria mediatica’ del pubblico ministero titolare del fascicolo, svelato il contenuto degli atti di indagine – ovviamente quelli a sostegno della tesi dell’accusa, compresi alcuni stralci di intercettazioni, ovviamente con relativi commenti a latere di chi ha predisposto gli atti”.

E tutto ciò, “prima ancora che gli stessi diretti interessati ed i loro difensori avessero ricevuto la notifica – secondo le regole del nostro codice di procedura penale – del decreto di fissazione dell’udienza preliminare contenente appunto la richiesta di rinvio a giudizio. Vale a dire, quella richiesta di cui solo i giornali sono venuti in possesso”.

In questo modo, secondo la Camera penale, “viene data in pasto all’opinione pubblica una versione della vicenda processuale del tutto unilaterale, con buona pace delle regole a presidio dei divieti di pubblicazione degli atti processuali, sebbene non più coperti da segreto, in violazione del giusto processo e della presunzione di innocenza”.

Su questo punto il direttivo ricorda che l’art. 114 del codice di procedura penale prevede, al secondo comma, il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292 cpp.

In sostanza, “anche un atto non più coperto dal segreto non può essere pubblicato fino alle scadenze fissate dal legge: ciò fino allo svolgimento dell’udienza preliminare e, se questa non si tiene, fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari”.

“Dunque – prosegue la Camera penale -, trattandosi di reati che prevedono l’udienza preliminare (nel “nostro” processo la “richiesta mediatica” di rinvio a giudizio contempla ipotesi di reato tutte con udienza preliminare), regola – anche di buon senso – imporrebbe il divieto di pubblicazione di quanto apparso sui giornali nostrani.
E tutto ciò nel rispetto, anche, delle regole recentemente introdotte nel nostro ordinamento a presidio della presunzione di innocenza, che precludono al singolo pubblico ministero di poter rilasciare dichiarazioni sul procedimento”.

“Ciò, evidentemente – conclude il direttivo -, allo scopo non solo di tutelare la presunzione di innocenza (essendo peraltro garantito all’imputato, in ogni caso, il diritto a non essere indicato come colpevole) ma anche la verginità cognitiva del giudice, che non deve venire a conoscenza in modo surrettizio degli atti d’indagine e del loro contenuto”.

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