Ogni volta che vedo un acquedotto romano o una sua parte (venerati e protetti, giustamente, come testimonianze di antica civiltà) mi chiedo quale impatto ambientale e paesaggistico abbia provocato, nel confronto fra prima/dopo.
Allora, nella valutazione costi/benefici, certamente vincevano il progresso tecnico e soprattutto lo scopo: portare l’acqua dalle fonti alle città, con miglioramento delle condizioni igieniche, della possibilità di produrre e di vita complessiva.
I vincoli posti nella nostra epoca per il rispetto di paesaggio, monumenti, ambiente, aree archeologiche, ecc. sono senza dubbio un segno di maggiore sensibilità collettiva e un monito a preservare al massimo distruggendo il minimo.
Noto, tuttavia, che mentre si è ferrei sul pretendere il rispetto dei vincoli da parte dei privati cittadini e imprenditori, le Amministrazioni diventano molto più permissive e scendono a facili compromessi quando si tratti di autorizzare opere pubbliche devastanti senza prendere in considerazione allocazioni alternative meno impattanti.
Venendo al caro-bollette e alla penuria di combustibile: abbiamo sentito qualche giorno fa il ministro Cingolani proporre soluzioni alternative all’importazione di carburanti per produrre energia (es. incentivazione delle pale eoliche o parchi fotovoltaici) ma arrendersi al “blocco” esercitato dalle Soprintendenze.
A Ferrara – oltre che su particolari edifici- vigono vincoli di protezione generale del centro storico e per le strade che costeggiano all’interno la cinta muraria si aggiunge il vincolo “rispetto Mura”.
I dettati per l’osservanza di quei vincoli sono articolati in una serie di norme edilizie ed estetiche che limitano le libertà edificatorie (rispetto di materiali e tecniche costruttive storiche o testimoniali) tenendo conto del contesto.
Le linee guida approvate dal Comune di Ferrara per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, ammettono l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti “esclusivamente sulle falde secondarie non prospicienti la pubblica via e non visibili dagli spazi pubblici, fermo restando che in presenza di un vincolo indiretto delle mura dovrà essere acquisito il parere favorevole della Soprintendenza”.
In alcune strade sottoposte a vincolo, le falde vietate sono le uniche esposte alla luce e al calore solare. Installare pannelli sulle falde secondarie – all’ombra per la maggior parte delle ore del giorno – non avrebbe efficacia.
La pressante emergenza energetica attuale (di cui si prevedono tempi lunghi), sarà in grado di far ragionare Comune e Soprintendenza, smettendo di considerare i pannelli soltanto come oggetti incongrui esteticamente rispetto al contesto protetto (peraltro ben meno impattanti della miriade di antenne tv sui tetti)?
La produzione di energia da fonti non fossili e non vendute da Terzi inaffidabili, mi pare un valore più che valido per superare regole rigide ancorate a concetti che meritano un’evoluzione.
Recenti sentenze di Tar sono intervenute sul tema, affermando che “se da una parte l’installazione dei pannelli fotovoltaici costituisce una innovazione in senso visivo e paesaggistico, non è sufficiente per affermare una lesione o incompatibilità coi valori e tutele previste dal provvedimento di vincolo. Il giudizio di compatibilità non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente, sarebbe di per sé non autorizzabile”.
Il Consiglio di Stato (sez. VI, sentenza 3696/2020) sentenzia: “nei casi in cui l’opera progettata o realizzata dal privato abbia una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3696).
Spero che i nostri Amministratori e la Soprintendenza, nel loro giudizio di contesto armonioso e rispettoso delle emergenze da tutelare, possano considerare l’ammissione dei pannelli virtuosi, che anziché disturbare o sconcertare i passanti sulla pubblica via, probabilmente ne susciterebbero ammirazione.
Rita Tagliati