Deludente proprio dal punto di vista giuridico. La prescrizione del reato, cioè la sua estinzione per decorso del tempo, ha già nella impostazione del Codice Rocco del 1930 una funzione sostanziale (evitare che un fatto ormai preterito nel tempo sia punito come un fatto attuale di reato) e una funzione processuale, giacchè correndo anche iniziata l’azione penale punitiva, entro limiti specifici, spinge la magistratura ad arrivare presto al giudicato. Questa ultima funzione totalmente fallì.
I ritocchi al sistema apportati dalla riforma Cirielli e tutt’ora validi, sono stati una vergognosa complicazione per dare qualche chance in più a imputati eccellenti.
La riforma Cartabia ha fatto suo il sistema del peggior Guardasigilli della storia italiana, l’avvocato Bonafede, pur tenendo valido il condivisibile principio che la prescrizione del reato si interrompe definitivamente con la sentenza di primo grado. Vorrei segnalare che in altri ordinamenti la prescrizione del reato si interrompe e non corre più dal momento dell’esercizio dell’azione penale della pubblica accusa (Usa, Francia, UK..). Vale la pena di segnalare che in questi ordinamenti, specialmente Usa e UK, se l’accusa trascina l’azione penale oltre il ragionevole viene “dismissed” dalle Corti, messa a tacere.
Il sistema Bonafede, siccome partorito da grulli del diritto e contestato dall’avvocatino del popolo, portava a processi eterni, essendo stato rimosso lo stimolo che Alfredo e Arturo Rocco avevano inserito nella disciplina sostanziale della prescrizione per spronare a un processo veloce.
La costituzionalista Cartabia ha dunque bene pensato di lasciar che la prescrizione del reato si interrompa con la sentenza di primo grado, ma per evitare che i giudici ciurlino nel manico e traccheggino, ha stabilito per appello e Cassazione un termine decorso il quale l’azione penale (non la civile o amministrativa, ritengo), diventa improcedibile e si ferma.
Qui ci voleva una bella conoscenza dei dati di fatti penalprocessuali per stabilire termini adeguati, che ad esempio partissero dalla fissazione della prima udienza in appello e in Cassazione, e non pretendere di fare correre a Monza una 500 con una Lamborghini… Io avrei fissato per l’appello un termine di 4 anni e per la Cassazione un termine di 3, suscettibili di essere ritoccati in meno una volta che la scassata macchina giudiziale avesse dato segno di carburare meglio. Un ritocco facile trattandosi di norma processuale.
La Ministro di Giustizia ha invece accettato di escludere alcuni gravi reati dalla sanzione di improcedibilità, e di allungare il termine per certi casi, così contravvenendo a una elementare norma costituzionale, la uguaglianza di fronte alla legge, essendo abnorme che per un reato valga una struttura del processo e per un altro una diversa.
Piuttosto si poteva in certi particolari casi e per tutti i reati e tutti i processi consentire allungamenti del termine con decisione del collegio giudicante, riscontrati certi ostacoli , es. scioperi, lungaggini di rogatorie estere, pandemie e pesti bubboniche varie, ecc. ecc.
Dunque la scelta del governo Draghi-Cartabia è stata singolarmente erronea proprio nella sua formulazione tecnica, ostaggio di emendamenti e pulsioni ignoranti della regola aurea del processo penale: LA EGUAGLIANZA DI TUTTI DI FRONTE ALLA LEGGE.
Se un povero Bonafede potrebbe arrivare a tanto, una ex Presidente di Corte costituzionale no, non può e non deve!