Economia e Lavoro
8 Aprile 2020
Dal 30 marzo scorso i cittadini-consumatori possono fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale

Emergenza Covid-19 e sospensione mutui: ecco come funziona

di Redazione | 5 min

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Enrico Scarazzati

Dal 30 marzo scorso i cittadini-consumatori possono fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo per l’abitazione principale, come previsto dal decreto “Cura Italia”.

A garantire questa possibilità è il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa istituito con la legge 244/2007 presso il ministero dell’Economia e gestito da Consap Spa, chiamato per comodità Fondo Gasparrini. Fondo che già esisteva e che nel corso dell’emergenza Covid-19 opera con criteri di accesso facilitati (ad esempio, fino ad agosto 2020 non sarà necessario predisporre la certificazione Isee).

Questo Fondo metterà a disposizione delle banche il 50% della quota di interessi non corrisposti durante il periodo di sospensione, mentre il restante 50% degli interessi dovrà essere corrisposto dagli intestatari del mutuo alla fine del periodo, spalmato sulla somma restante.

“Sull’argomento sono circolate informazioni contrastanti – spiega l’avvocato Enrico Scarazzati, presidente di Lega Consumatori Rovigo e Ferrara – cerchiamo però di fare chiarezza”.

In primo luogo è il caso di precisare che la sospensione delle rate del mutuo può essere richiesta per un periodo massimo di 18 mesi, solo per i mutui relativi all’acquisto della prima casa che non abbia un valore superiore ai 250.000 euro. Con il Decreto Cura Italia la sospensione poteva essere richiesta solo per i contratti di mutuo in essere da almeno 12 mesi, con l’emanazione del Decreto Liquidità del 6 aprile 2020 tale requisito è stato abrogato.

Per poter richiedere la sospensione è necessario che il mutuatario si trovi in una delle seguenti situazioni:

  • Lavoratori dipendenti: deve essere stata posta in essere una sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione pari almeno al 20% dell’orario complessivo.
  • Liberi professionisti: deve essere avvenuto, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle disposizioni delle autorità per l’emergenza Coronavirus, un calo del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019.

Oltre ai casi sopra riportati, creati ad hoc per l’emergenza Coronavirus, restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo, ovvero:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Va precisato che si può richiedere la sospensione anche se si è già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché lo stesso ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

“E’ importante capire – continua Scarazzati – che le rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dovranno essere versate in seguito dal mutuatario e, soprattutto, che la rata non viene del tutto annullata, ma resta comunque a carico dell’intestatario del mutuo la quota capitale e metà degli interessi.

Quindi è fondamentale che la richiesta di sospensione venga valutata solo da chi è veramente in stato di difficoltà, al fine di evitare un’inutile aggravio di interessi sulla somma concessa in mutuo.”

Il Regolamento del Fondo prevede, ed è bene saperlo, dei criteri diversi nella procedura di accettazione della sospensione e sono i seguenti:

  • massimo sei mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 30 e 150 giorni consecutivi;
  • massimo 12 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo compreso tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • massimo 18 mesi per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo superiore a 302 giorni consecutivi.

Possono essere fatte più richieste per lo stesso mutuo, qualora la situazione lavorativa restasse immutata, fino ad arrivare ad un massimo di 18 mesi.

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico al seguente link:

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/

“E bene ricordare che, a causa dell’emergenza Covid, – conclude Scarazzati – le banche hanno istituito un servizio di accoglienza del pubblico solo su appuntamento.

Prima di recarsi in banca, consigliamo di contattare telefonicamente l’istituto e concordare modalità alternative di trasmissione delle domande, come ad esempio la posta elettronica.”

Consap, che è l’ente che gestirà le richieste di sospensione, farà tutte le verifiche del caso e che fornirà una risposta positiva o negativa ai cittadini entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi (che diventano 45 in caso di mutuo cartolarizzato).

Gli uffici Lega Consumatori sono a disposizione per eventuali chiarimenti contattando il centralino unico per le sedi di Rovigo e Ferrara 0425/727691.

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