Non c’è la prova provata che ci fu dolo nel falso in bilancio e nel mettere in piedi quel famoso castello di riserve tecniche, crollato davanti ai giudici di primo e secondo grado e riedificato in ultima istanza. Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione sul processo Coopcostruttori minano alla base le certezze processuali degli ultimi anni.
Già, proprio di certezze bisogna parlare, perché è proprio appellandosi al principio della certezze oltre ogni ragionevole dubbio che i giudici accolgono gran parte delle doglianze dei ricorsi delle difese. Ecco allora che il falso in bilancio “esiste nella misura in cui il redattore si distacchi dai principi contabili” e le riserve tecniche “si possono mettere a bilancio se c’è una ragionevole probabilità di riscossione”. E nessuno, secondo la Corte, è riuscito a dimostrare che il criterio applicato fosse abnorme.
Di qui a cascata vengono meno le basi della colpevolezza per gli altri reati collegati – come quello sulle Apc –, che sono appunto conseguenziali al falso in bilancio.
A questo si aggiunge il tecnicismo dei principi contabili, validi ante 2003 – anno del crac – e poi censurati dalla legge successivamente al 2013. Già il principio del favor rei basta per assolvere quelle operazioni. Questo vale per le riserve tenciche, e quindi per i bilanci, e quindi per la raccolta del risparmio e, infine, per la bancarotta. Di qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente ai capi B, C e D dell’imputazione.
Conseguenza? Tredici anni di processi da rifare. Si riparte dalla I sezione penale della Corte di Appello di Bologna. Poi, con tutta probabilità, interverrà la prescrizione.
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