Codigoro
6 Febbraio 2016
Il presidente del Cda Bertelli: "Abbiamo stabilizzato tre Co.Co.Co grazie al Jobs Act e risparmiamo"

Tre assunzioni senza concorso al Cadf

di Daniele Oppo | 5 min

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20160205_111359Codigoro. Tre assunzioni a tempo indeterminato per ex collaboratori Co.Co.Co, una delibera del direttore generale non resa pubblica nella sezione trasparenza del sito internet. Succede al Cadf, la società partecipata “in house” che gestisce il ciclo idrico nei comuni soci-controllori di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Fiscaglia, Mesola, Ostellato, Ro Ferrarese e Tresigallo.

Tre assunzioni, tutte e tre senza alcun concorso pubblico come invece sembrerebbe prevedere la regola generale per le aziende a totale controllo degli enti locali. “Avevamo tre figure che lavoravano all’interno del Cadf come Co.Co.Co – spiega Cristiano Bertelli, presidente del Cda di Cadf -, servivano ed erano già nel piano di organizzazione del personale e abbiamo visto la possibilità di applicare il Jobs Act”. Secondo il presidente del Cda in questo modo Cadf “risparmia 34mila euro all’anno per minor costo dei diversi trattamenti economici rispetto alla situazione precedente”, guadagnando dai neo-assunti “più ore di lavoro e più responsabilità”.

In sostanza la società ha stabilizzato tre lavoratori precari – assumendoli nelle posizioni di quadro, e un 5° e 6° livello – applicando gli articoli 2 e 54 del decreto di attuazione del riforma dei contratti di lavoro che prevedono la possibilità di trasformare i rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Uno dei tre – assunto come quadro – è un nome di una certa rilevanza, quello di Pietro Buzzi, ex alto dirigente della Provincia di Ferrara ed ex presidente di Soelia che negli anni scorsi compare tra i destinatari di incarichi da parte di Cadf sia per consulenze che per collaborazioni. L’ultima, dall’ottobre 2014 al novembre 2015, da quasi 87mila euro di compenso per “Consulenza giuridico-amministrativa, coordinatore Organismo di vigilanza”. Per Buzzi ci sono stati anche altri incarichi di collaborazione precedenti con Cadf: da gennaio a ottobre 2014 per la sola consulenza giuridico amministrativa percepiva un compenso da quasi 32mila euro e nel 2013 per una consulenza sulla “realizzazione di un sistema di valutazione delle prestazioni del personale” percepì un compenso da 5mila euro.

Sorge però un dubbio sulle modalità di assunzione-stabilizzazione adottate dal Cadf, dovuto al fatto che esistono norme di legge e una giurisprudenza piuttosto costante che impongono anche alle società a totale partecipazione pubblica il rispetto degli stessi principi che valgono per le pubbliche amministrazioni cui sono comparate essendo inquadrate come longa manus di queste ultime: concorso pubblico, trasparenza, imparzialità ed economicità. Se questo è vero, le stabilizzazioni sarebbero da considerare non corrette, perché lo stesso Jobs Act (al comma 4) auto-esclude la propria applicabilità alle amministrazioni pubbliche.

Diversa la lettura fornita da Bertelli: “È assodato, ed è confermato anche nel recente decreto legislativo di attuazione della Legge Madia, che le società partecipate da enti locali mantengano natura giuridica di soggetti privati e, come tali, in assenza di specifiche disposizioni speciali ed inequivocabilmente derogatorie, siano assoggettate alla disciplina generale privatistica e quindi anche alle norme del Jobs act: il legislatore ha espressamente escluso dalla sua applicazione solo le pubbliche amministrazioni e Cadf non è una pubblica amministrazione; basti ricordare che le società in house come Cadf possono essere sottoposte a procedimenti concorsuali quali il fallimento e il concordato preventivo (in realtà su questo punto l’orientamento di dottrina e giurisprudenza è spesso discordante, ndr)”.

“Va rilevato – prosegue Bertelli –  che l’articolo 18 del decreto legge n. 112/2008 non determina la necessita di applicare alle società in house la normativa pubblicistica in materia di selezione del personale, posta la natura speciale (e non derogatoria) della disposizione suddetta che rimanda ad appositi regolamenti aziendali l’individuazione di criteri e modalità per il reclutamento del personale”. Va però detto che lo stesso articolo 18, con un rinvio al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, prevede comunque che le assunzioni vengano fatte tramite il meccanismo del concorso pubblico. E d’altronde le cose non devono essere state chiare fin da subito neppure al Cadf dato che prima di procedere, rivela Bertelli: “Ci siamo rivolti a un consulente molto esperto per verificare se potessimo usare il Jobs Act”. Inoltre, anche a leggere il regolamento per le assunzioni del personale pubblicato dal Cadf, il meccanismo selettivo sembra infatti essere lo standard, anche quando si tratta di agevolare l’assunzione di personale precario: l’opzione è esplicitamente prevista ma in termini di una riserva di posti nell’ambito di una selezione preceduta comunque da un avviso pubblico di ricerca del personale. Uno standard osservato – come si può leggere sulla seziona Amministrazione trasparente del sito della società – ad esempio per l’assunzione di operai.

Un altro rilievo fatto da Bertelli riguarda il fatto che, procedendo altrimenti, “verrebbe a crearsi un vuoto normativo insanabile in riferimento a contratti, quali quelli di collaborazione che sono stati stabilizzati, comunque stipulati secondo le disposizioni privatistiche tramite l’esplicito richiamo agli articoli 61-69, d.lgs. n. 276/2003. Norme che non erano applicabili alle pubbliche amministrazioni”.

Una risposta arriva anche sulla mancata pubblicazione della determina con la quale la società ha proceduto alle assunzioni. Bertelli rimarca ancora una volta la natura giuridica privata di Cadf e afferma la società partecipata comunque “applica in modo puntuale quanto previsto dal decreto legislativo 33/2013, tanto è vero che sul suo sito, nella sezione Società Trasparente, sono pubblicate le procedure di selezione del personale, i bandi di gara, i dati sui compensi degli amministratori e dei dirigenti, gli incarichi di consulenza e collaborazione ecc. Nessuna disposizione prevede che siano invece da pubblicare le delibera del Consiglio di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità, ancorché a totale partecipazione pubblica, perché questo accesso indiscriminato a tali atti verrebbe ad incidere su norme e principi dettati a tutela di interessi che sono specificatamente riferibili alla natura societaria del soggetto giuridico: tutela ed affidamento dei soci, divulgazioni di notizie commerciali ecc.”.

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