Cronaca
21 Ottobre 2013
Il giudice: nella cartella esattoriale mancano le indicazioni necessarie per il ricorso

Multa da tutor in autostrada? Condannata Equitalia

di Ruggero Veronese | 2 min

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adminMulta da tutor? Ricorso accolto, cartella esattoriale annullata ed Equitalia condannata alle spese legali. È l’esito, che potrebbe diventare un precedente per molti automobilisti, di un’impugnazione di una multa affibbiata dall’occhio elettronico sull’autostrada A13.

Nella sentenza emessa dal giudice del tribunale di Rovigo Marco Suttini si condanna Equitalia ad annullare una cartella esattoriale e a rimborsare le spese legali a M.C., un’automobilista multata per eccesso di velocità mentre percorreva la Bologna-Padova a cavallo tra Ferrara e la provincia veneta. Una sentenza che, date le motivazioni depositate dal giudice, può creare un precedente non da poco per tutti i ricorsi legati al sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli.

L’errore che ha spinto il tribunale ad annullare la sanzione non ha a che fare con la velocità contestata, ma con la “competenza territoriale” per il possibile ricorso. Perché l’eccesso di velocità contestato a M.C. è stato rilevato dalle due postazioni installate tra la provincia estense e quella rodigina, ma la cartella esattoriale di Equitalia non specificava presso quale giudice di pace si dovesse poi impugnare l’eventuale ricorso. E infatti l’automobilista in questione si è recata presso il tribunale rodigino per opporsi alla sanzione, scoprendo solo allora di essere nella provincia sbagliata. La normativa infatti specifica che in casi come questi bisogna considerare come luogo di accertamento la giurisdizione territoriale, cioè quella da cui proveniva il mezzo.

“Ignorantia legis non excusat”, direbbero i latini. Non conoscere una legge non è una scusante. Ma il caso in questione è stato letto in maniera diversa dal giudice di pace Suttini. L’automobilista infatti sarebbe stata costretta a studiare autonomamente la normativa o a chiedere una dispendiosa consulenza legale per venire a conoscenza di questo dettaglio. Un’ulteriore penalizzazione da imputare però principalmente a Equitalia e al sistema di compilazione dei verbali che, non specificando il luogo di accertamento, creano dubbi e ambiguità in casi come questo. “Il concessionario alla riscossione – si legge nelle motivazioni depositate dal giudice – non deve costringere l’utente a studiare, o a spendere soldi per avvalersi di un legale, per individuare il giudice competente, per potersi difendere (con ulteriore violazione del diritto costituzionale che mette tutti sullo stesso piano, ricchi e poveri)”. Il risultato? Multa rispedita al mittente, Equitalia, che dovrà anche rimborsare a M.C. i 200 euro di spese legali. Ma soprattutto che d’ora in poi, per evitare di essere sommersa da nuovi ricorsi, dovrà documentare diversamente i propri verbali.

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