Lettere al Direttore
27 Marzo 2013

Sull’autovelox ad Argenta

di Redazione | 3 min

Ritengo di far cosa gradita ai cittadini del comune di Argenta (ma non solo) mettendoli al corrente di quanto segue. Premetto che fin dal giorno in cui fu diffusa a mezzo stampa la notizia che l’amministrazione comunale di Argenta si era dotata di autovelox mobile di ultima generazione ed esponenti dell’amministrazione stessa avevano già diffuso dei dati sulle previsioni delle entrate di bilancio grazie a quello strumento, mi ero espresso sul web con toni molto duri di condanna, perché trovo meschino il ricorso a questi mezzi per far cassa, siamo al livello di furti legalizzati, in quale altro modo definire sanzioni irrogate per mezzo di uno strumento elettronico presidiato da due agenti di polizia municipale nascosti dietro a degli alberi? C’entra qualcosa questo sistema con la vera prevenzione? Assolutamente no, dicano ciò che vogliono, qui si vuole solo far cassa spremendo come dei limoni gli ignari utenti della strada che magari percorono quel tratto (di fronte alla Celletta) alla “proibitiva” velocità di 65 – 70 km/h.

Bene, sappiate che qualora la vostra velocità non sia eccessiva al punto da rappresentare un serio pericolo per la sicurezza della circolazione stradale nel caso in cui gli agenti vi fermassero e se la multa vi arriva a casa e non siete stati direttamente fermati sul luogo, potete impugnarla presso il giudice di Pace, il quale annullerà la multa e le sanzioni accessorie (decurtazione punti della patente); questo perché c’è un decreto legislativo, il 285/92 il quale stabilisce che se possibile l’utente che commette l’infrazione va fermato e la sanzione contestata immediatamente, se ciò non avviene pur in presenza delle condizioni che lo consentano, la sanzione è illegittima. Il luogo di appostamento della Polizia Municipale di Argenta presenta il requisito della sussistenza dell’area in cui il conducente può essere fermato senza che ciò possa arrecare pregiudizio alla circolazione, l’altro elemento dipende da voi, se transitate in quel tratto ad una velocità di 120 km/h allora è assai probabile che possa essere fondata la mancata contestazione immediata, dato che fermare un’auto che procede a quella velocità sulla statale potrebbe effettivamente costituire un rischio… quindi occhio!! Ovviamente questa è un’informazione di carattere generale, non rappresenta assolutamente una garanzia di vittoria ogniqualvolta si contesti una sanzione, dipende, appunto dalle specifiche circostanze, però in presenza dei due suddetti elementi (velocità non eccessiva ed esistenza di area idonea ad arrestare il mezzo senza pericolo) è quasi certo che possiate vittoriosamente impugnare la sanzione. Naturalmente se accadesse che transitiate in quel tratto ad una velocità non eccessiva, ma comunque oltre i limiti consentiti (ad es, 70 km/h) e le forze dell’ordine vi fermassero contestualmente al rilevamento della velocità, il vostro eventuale ricorso non avrebbe alcuna possibilità di essere accolto.

C’è comunque anche da considerare l’elemento delle spese del giudizio, queste sono di regola accollate a chi perde, ma non è sempre così, il giudice ha la facoltà di compensarle in presenza di determinate circostanze che egli valuti idonee a questi fini. Cosa vuol dire che il giudice compensa le spese? Significa che ognuna delle parti tiene a proprio carico le spese che ha sostenuto per affrontare il giudizio.

Federico Mongardi

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