Non c’è ancora una parola definitiva sull’applicabilità del canone per i passi carrai a raso. Dopo la sentenza che dava ragione al ricorrente (vai all’articolo), ora l’assessorato alle Attività produttive del Comune di Ferrara fa presente che con sentenza RG n.4622/2010 del 13/10/2011 il tribunale di Ferrara ha dato piena conferma dell’applicabilità del canone ai passi carrai a raso, evidenziando inoltre che il canone va applicato anche ai casi di abusivismo (passi carrai a raso non dichiarati).
Nel caso richiamato dall’amministrazione, il giudice Anna Ghedini respinge il ricorso di una cittadina contro Ica sostenendo che il canone di occupazione di suolo pubblico è previsto per comuni e province dal decreto legislativo 446m del ’97 e affermando che il pagamento del Cosap “è dovuto per il semplice utilizzo dell’area antistante l’accesso per gli interessi del proprietario frontista, area che altrimenti sarebbe destinata all’uso generalizzato della collettività”.
Per definire i passi carrai a raso, inoltre, il giudice Ghedini richiama gli articoli 2 e 3 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 285 del ’92), specificando che per “strada” si intende l’area a uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali; mentre per “marciapiede” quella parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti protetta destinata ai pedoni”. Il passo posto a livello della strada – queste le conclusioni – si configura quindi come occupazione di suolo pubblico, presupposto sufficiente e necessario per l’applicazione del canone.
“Si desidera sottolineare – commenta la nota dell’assessorato – come la sentenza metta chiarezza, sottolinei la corretta applicazione della norma e renda giustizia a quei cittadini che avrebbero continuato a pagare solo perché titolari di accesso carraio caratterizzato da abbassamento del marciapiede o dalla presenza di altro manufatto delimitante. Si sottolinea invece che la reale sottrazione all’uso generalizzato dell’area antistante l’accesso è determinata dalla tabella di divieto di sosta, obbligatoria in realtà anche per i passi cosiddetti a raso (art.22 Codice della strada)”.
La nota ricorda che sul sito del Comune di Ferrara (http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=441) sono reperibili le informazioni relative alla definizione di passo carraio (art. 5) e ai casi di esenzione (art. 35) previsti dal Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico.
“Prendiamo atto della sentenza- commenta l’avvocato Paolo Picci di Adiconsum, che segue diversi ricorrenti e intende proporre una azione comune contro l’amministrazione -, ma non potendone verificare, al momento, le motivazioni, non ci è possibile dare alcun giudizio. Noi, comunque, continueremo per la nostra strada”.
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