Comacchio
2 Aprile 2011
Gli uffici della Guardia Costiera di Porto Garibaldi a disposizione per informazioni

Nuove norme per i pescatori sportivi

di Redazione | 2 min

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Porto Garibaldi. Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6 dicembre 2010, in attuazione del regolamento comunitario 1967/2006, ha previsto l’obbligo per chiunque effettui la pesca sportiva e ricreativa in mare di comunicare al Ministero l’esercizio di tale attività.

Non si tratta di ottenere una particolare autorizzazione ma semplicemente di comunicare la circostanza di essere pescatori sportivi per consentire di conoscere la consistenza di quanti effettuano tale tipo di attività in Italia.

La comunicazione può essere fatta direttamente attraverso il sito www.politiche agricole.gov.it ovvero presso le autorità marittime che cureranno le operazioni di registrazione telematica.

In tale comunicazione, che ha lo scopo di rilevare la consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare, vengono acquisite segnalazioni sul tipo di pesca effettuata, sulle località nelle quali prevalentemente si svolge l’attività di pesca e dura tre anni.

In caso di mancata esibizione dell’autorizzazione il pescatore sportivo dovrà sospendere immediatamente l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento la prevista comunicazione ovvero presentare all’organo accertatore l’attestazione della comunicazione già effettuata.

L’attestazione dell’avvenuta comunicazione consente di svolgere l’attività su tutto il territorio nazionale e con tutti gli attrezzi consentiti dalla legge sulla pesca per il pescatore sportivo (indipendentemente da quelli indicati nella rilevazione statistica).

Naturalmente restano validi i divieti di pesca vigenti (aree portuali, fascia di balneazione come da ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna, impianti di acquacoltura, ordinanze del Capo del Circondario ecc…) e resta salva la disciplina in materia di pesca sportiva del tonno rosso (durante la stagione di apertura) per la pesca del quale deve sempre essere presentata apposita comunicazione e deve essere dichiarata la cattura.

Il Comando della Guardia Costiera di Porto Garibaldi raccomanda il rispetto della normativa vigente in materia di pesca sportiva (L. 963/1965 e DPR 1639 del 1968) con particolare riferimento alla disciplina degli attrezzi consentiti e alle dimensioni minime del pescato, ricordando che non è consentita la commercializzazione del pescato proveniente dalla pesca sportiva.

Gli uffici della Guardia Costiera di Porto Garibaldi sono a disposizione per fornire tutte le informazioni in materia.

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