Cronaca
8 Luglio 2010
La commissione tributaria dà ragione a un ricorrente ferrarese

Delirium tax, è stato accolto il primo ricorso

di Mauro Alvoni | 3 min

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Era passata alle cronache cittadine come la “delirium tax”. Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 il caso delle “multe pazze” si era trasformato in un vero e proprio incubo per i commercianti ferraresi. Ora un ricorso dà speranza a molti commercianti. Gli accertamenti degli addetti dell’Ica, l’azienda alla quale era stata affidata  dal Comune la gestione dell’imposta sulla pubblicità, non avevano risparmiato nessuno: sguinzagliati per le vie del centro avevano fotografato le vetrine con poster, scritte, adesivi para-pubblicitari, prendendo le misure e inviando successivamente gli avvisi di accertamento. In tanti si sono visti recapitare per il mancato e ritardato versamento dell’imposta multe che hanno anche oltrepassato i 30mila euro (una concessionaria d’auto) e i 10mila (un bar del centro). Ad insorgere contro l’ondata dei verbali furono gli stessi commercianti e le associazioni di categoria, premendo sul Comune affinché fosse modificato il Regolamento dell’imposta. Qualcuno preferì pagare la multa ed evitare la lungaggine di un eventuale ricorso. Altri invece, una ventina in tutto, il ricorso decisero di avviarlo davanti alla commissione tributaria.

Ebbene, per tutte le “vittime” degli accertamenti il vento potrebbe cambiare, dato che un primo ricorso è stato accolto con una recente sentenza del 15 giugno. A presentarlo, nel febbraio 2009, fu l’avvocato Angela Natati per conto del suo assistito Gianluca Nannetti, titolare della ditta Foto Nannetti di via Garibaldi. Nannetti si era visto recapitare dalla Ica ben tre accertamenti il 28 novembre del 2008: il primo e il secondo contestavano, per il 2007 e il 2008, la presenza all’interno della soglia del negozio della scritta “fototessera” e di un cartello con la scritta “Kodak”, mentre il terzo contestava un cavalletto Kodak. Una multa complessiva, con tanto di interessi  e sanzioni, di 657 euro. Poca cosa rispetto alle “multe pazze” di migliaia di euro recapitate ad altri commercianti del centro, ma Nannetti ha voluto comunque procedere contro quella che riteneva un’ingiustizia. Ed ha avuto ragione, dato che la commissione tributaria provinciale di Ferrara ha accolto in pieno le ragioni del ricorso. Dopo questa prima sentenza al di là della specificità del caso, è ragionevole pensare che, se il giudice ritenesse nel merito di dichiarare l’inesistenza del presupposto impositivo, altre “multe pazze” verrebbero annullate.

A favore di Nannetti, come esposto dall’avvocato Natati nel ricorso, il fatto che il decreto legislativo 507/93 (relativo alle imposte comunali sulla pubblicità e pubbliche affissioni) esenta dall’imposta “i mezzi pubblicitari esposti sulle porte d’ingresso dei locali (…) purché siano attinenti all’attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato”.  Stessa esenzione è prevista per gli “avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d’ingresso, o in mancanza nelle immediate vicinanze”. Un ulteriore elemento di “illegittimità dell’imposizione tributaria e della sanzione” – come precisato nel ricorso accolto dalla commissione tributaria – è una norma dello stesso decreto che esenta dal tributo “le insegne di attività commerciali (…) di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”. L’esenzione, puntualizza una circolare del ministero dell’economia e delle finanze (la circolare 19-3-07), viene meno solo se si aggiungono altri “mezzi pubblicitari raffiguranti unicamente il marchio del prodotto commercializzato (…) vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio”.

La scritta “fototessera” dunque (o qualsiasi altra scritta che indichi l’attività svolta dall’esercizio) non rientra negli altri mezzi pubblicitari indicati dalla circolare non prevedendo alcun marchio e va quindi sommata agli altri elementi dell’insegna indicanti il nome dell’impresa: se il tutto non supera i 5 metri quadrati non è soggetto ad alcuna imposta.

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