La “difesa di corpo”. Sarebbe stata questa una delle motivazioni alla base di alcuni comportamenti che intralciarono le prime indagini sulla morte di Federico Aldrovandi. Lo scrive il giudice Monica Bighetti, nelle motivazioni della sentenza con la quale ha condannato il mese scorso tre dei quattro agenti di polizia imputati a vario titolo per omissioni, falsa testimonianza e favoreggiamento.
I motivi partono dalla posizione dei tre poliziotti che hanno scelto il rito abbreviato (la posizione di Paolo Marino verrà stralciata per permettere di ascoltare come teste la pm Guerra). A cominciare da Marco Pirani, condannato a 8 mesi per omissione d’atti d’ufficio per non avere, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, trasmesso alla procura la copia del registro delle volanti con l’intervento in via Ippodromo della notte del 25 settembre 2005.
Pirani, secondo il giudice, si muove lungo un “preciso disegno”, una “intuizione investigativa” “non difficile da comprendere”: “il brogliaccio – scrive il tribunale -, atto pubblico interno nel quale vengono segnati gli orari degli interventi è importante”. L’ufficiale vedrà le cancellazioni nel primo foglio di intervento, il 686, poi “sostituito” da Marcello Bulgarelli con il 688 con contestuale modifica dell’orario di chiamata in via Ippodromo. Ma la dovuta annotazione e la conseguente relazione di servizio non viene fatta. Nonostante “un atto così importante acquisito di iniziativa non può essere dimenticato”. Anzi, “non è stato volontariamente corredato da lettera di accompagnamento ed è stato lasciato dov’era (nella cassaforte dell’UPG della questura, ndr), nella speranza che non sarebbe stato cercato”.
Viene poi la posizione di Bulgarelli, assolto dal reato di falsa testimonianza (quando venne sentito durante il primo processo sulla morte di Federico non si presentò come testimone. ma come imputato di reato connesso: un dettaglio che fa cadere lo stesso capo di imputazione dal momento che richiede la qualifica di testimone per poter rendere “falsa testimonianza”), ma condannato a per favoreggiamento e omissione di atti d’ufficio.
A lui si addebita, in concorso con Luca Casoni, l’aver omesso la registrazione completa della conversazione che ebbe con Casoni alle 6.30 del 25 settembre, durante la quale quest’ultimo lo stava informando sulle circostanze relative alla morte del 18enne Aldrovandi; e l’aver interrotto la conversazione sempre con Casooni, aiutando così i quattro agenti intervenuti “ad eludere le possibili investigazioni dell’autorità giudiziaria nei loro confronti, non registrando il colloquio avvenuto immediatamente dopo”, quando interrompono la conversazione (il famoso” stacca”).
Specialmente Casoni durante l’interrogatorio si smentisce e si mostra impacciato quando cerca di giustificare quel “stacca”. È lapidario al proposito il giudice, nell’evidenziare come “non si può credere alla provocatoria risposta di Casoni di avere chiesto la non registrazione della telefonata per parlargli di discoteche o di bestemmie o di argomenti estranei a quello che, alle 6.30 di mattina di quel giorno, era la domanda che tutti si ponevano: perché è morto il ragazzo?”.
Nelle 54 pagine di motivazioni viene in rilievo anche la contraddittorietà di Bulgarelli, che “cambia rotta” nelle sue dichiarazioni: “prima dice che Casoni gli aveva parlato dell’argomento, il ragazzo aveva avuto un malore e non si sapeva cosa fosse successo, poi dice che non ricorda cosa Casoni gli avesse detto e poi ancora che può essere che Casoni abbia tenuto aperto il suo telefonino, mentre lui aveva già messo giù la cornetta, sicché la conversazione non è stata registrata. È evidente l’imbarazzo di Bulgarelli che si contraddice nel giro di poche domande”.
E lo fa “per tentare di occultare il vero, ossia che la registrazione è stata da lui staccata”.
Bulgarelli, infatti, “non può non aver pensato – prosegue la Bighetti in merito al favoreggiamento – ciò che tutti avevano pensato in quel momento, ossia che la morte potesse essere derivata dalle percosse subite”. Di qui l’aiuto (“istinto di difesa” lo chiama il giudice) ai quattro colleghi delle volanti “ad eludere le possibili investigazioni dell’autorità, impedendo agli inquirenti di apprendere quanto di utile e genuino per la ricostruzione del fatto”.
Viene infine la posizione di Marino, condannato per falsa testimonianza, omissione d’atti d’ufficio e favoreggiamento perché, in qualità di dirigente dell’Upg intervenuto in via Ippodromo aveva omesso di informare compiutamente la pm di turno in merito a quanto accaduto, limitandosi a dire che il decesso sarebbe stato riconducibile ad overdose. Sul punto si ricorderà che venne sentita la stessa Mariaemanuela Guerra in aula, che contraddisse le affermazioni di Marino.
Questi infatti, non descrive “il comportamento degli agenti, eccetto che riguardo ad una routinaria azione di contenimento. Le fu detto che erano giunte sul posto due volanti, che la prima pattuglia non era venuta in contatto con il ragazzo perché era molto agitato e aveva chiamato in ausilio l’altra volante, all’arrivo della quale lo avevano fermato e immobilizzato”.
Ma l’ipotesi ventilata alla pm del decesso per malore , “seguito verosimilmente ad una assunzione smodata di stupefacenti”, “non è conciliabile – fa notare il giudice – con la concentrazione sul posto dei più alti vertici della polizia di Stato ferrarese”.
Anche il comportamento successivo del dirigente Upg evidenzia l’intento di Marino di “proteggere i suoi ragazzi: impossibile che non sappia della cassetta in cui Pontani dice di aver picchiato il ragazzo per mezz’ora; non trasmette l’originale dei brogliacci pasticciati e alterati da Bulgarelli. Li trattiene presso il suo ufficio…”. Tutto questo in contrasto con i suoi doveri di ufficiale di polizia giudiziaria.
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