
Il commissario europeo Jonathan Hill
Scriviamo per chiarire la posizione della Commissione circa l’uso dei Sistemi di Garanzia dei Depositi per la ricapitalizzazione degli istituti di credito, in seguito ai vari scambi a livello politico, così come ai numerosi contatti tra i nostri rispettivi funzionari, riguardo un piccolo numero di istituzioni di credito non-sistemiche (non strutturali per il sistema bancario, ndr) italiane.
Prima di tutto, da quando i contatti su questa questione cominciarono in maggio, la cooperazione tra i nostri servizi è stata costruttiva, e vorremmo esprimere il nostro apprezzamento. Dalla nostra parte, nel corso di questo processo, la Commissione ha cercato di fornire guida e supporto alle autorità italiane con l’obiettivo di trovare velocemente soluzioni pragmatiche e concrete. I nostri funzionari rimangono disponibili per aiutare in tutti gli aspetti.
Come il governo italiano, la commissione supporta pienamente l’obiettivo di limitare i contributi pubblici nel settore bancario. Questa è sicuramente una delle principali finalità della legislazione dell’Unione Europea, concordata al sorgere della crisi finanziaria, e un obiettivo chiave delle regole sugli aiuti di Stato nella nostra area. Requisiti più severi sui capitali e la liquidità degli istituti di credito ridurranno all’avvio il rischio che le banche incontrino difficoltà. Nel caso che le banche effettivamente vadano in difficoltà, e che si presenti la necessità di un supporto pubblico di un qualche tipo, la Direttiva sul Risanamento e la Risoluzione Bancaria (il bail-in, ndr), in combinazione con le regole sugli aiuti di Stato, è strutturata per assicurare che sia applicato il principio della condivisione degli oneri tra privati e che il costo per le finanze pubbliche sia quanto più limitato possibile.

Margrethe Vestager, foto di Johannes Jansson da www.norden.org
Quindi di fronte a questo scenario, pur rispettando il fatto che spetta alle autorità italiane determinare la politica di approccio e i metodi, è chiaro che la Commissione favorirebbe sempre le soluzioni basate sull’intervento privato o del mercato, dove possibili, e certamente questo si rispecchia nelle norme applicabili.
Per quanto riguarda la legislazione dell’Unione Europea in materia, l’obiettivo complessivo della Direttiva sui Risanamenti e le Risoluzioni Bancarie sta nell’evitare il coinvolgimento dei contribuenti pubblici nel risanamento e nella risoluzione degli istituti di credito. Quando si guarda a come debba essere interpretato qualunque articolo di questa direttiva, occorre tenere presente questo obbiettivo generale. Inoltre, le direttive sui Sistemi di Garanzia dei Depositi e sul Risanamento e Risoluzione delle Banche devono essere interpretate regolarmente in modo da non privare le disposizioni di entrambi gli atti legislativi dal loro “effet utile“. Su queste basi, troviamo che non ci sia contraddizione tra la Risoluzione sui Risanamenti e sulle Risoluzioni Bancarie e la Risoluzione sui Sistemi di Garanzia dei Depositi.
Se uno Stato Membro opta per usare un Sistema di Garanzia dei Depositi per ricapitalizzare una banca, che i vostri servizi hanno correttamente indicato come permesso dall’Articolo 11 (3) della Direttiva sugli Piani per la Garanzia dei Depositi, il coinvolgimento di un tal piano è soggetto alle regole della EU sugli aiuti di Stato, così come stabilito nella Comunicazione Bancaria. Se una valutazione porta alla conclusione che l’uso dei Sistemi di Garanzia dei Depositi rappresenta aiuto di Stato, verrà attivata la risoluzione della banca in accordo con la Direttiva sui Risanamenti e le Risoluzioni Bancarie, che definisce il “supporto finanziario pubblico straordinario” come “aiuto di Stato […] mirato a preservare o ristorare la possibilità di sopravvivenza, la liquidità o la solvenza di un’istituzione”. Inoltre, si applicherebbero le condizioni della Direttiva sui Risanamenti e sulle Risoluzioni Bancarie. Se d’altro canto l’uso del sistema di garanzia dei depositi non fosse considerato aiuto di Stato, e dovesse invece essere definito come un intervento puramente privato, non si attiverebbe la risoluzione prevista dalla Direttiva sui Risanamenti e le Risoluzioni Bancarie. In questa prospettiva, riteniamo che l’Articolo 11 (3) della Direttiva sui Sistemi di Garanzia dei Depositi non è privato del suo “effet utile”. I servizi della Commissione hanno fornito una guida ai vostri funzionari su come un intervento di questo tipo possa essere strutturato.
Ci auguriamo che questo chiarisca la questione e ci rimettiamo a vostra piena disposizione se vorrete discutere ulteriormente dell’argomento.
Jonathan Hill e Margrethe Vestager
Commissari Europei ai Servizi finanziari e alla Concorrenza
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“We are writing to clarify the Commission’s position concerning the use of deposit guarantee schemes for the recapitalisation of credit institutions, following the various exchanges at political level, as well as the numerous contacts between our respective officials, relating to a small number of non-systemic Italian credit institutions.
First of all, since contacts on this matter began in May, the cooperation between our services has been constructive, and we would like to express our appreciation. For our part, throughout this process, the Commission has sought to provide guidance and support to the Italian authorities with a view to finding swiftly pragmatic and sound solutions. Our officials remain available to help in all respects.
Like the Italian government, the Commission very much supports the objective of limiting public support to the banking sector. This is indeed one of the main aims of the EU legislation agreed in the wake of the financial crisis and a key objective of our State aid rules in this area. More stringent capital and liquidity requirements for credit institutions will reduce the risk that banks get into difficulties in the first place. In the event that banks do get into difficulty, and public support in whatever form is needed, the Bank Recovery and Resolution Directive in combination with State aid rules, is designed to ensure that the principle of private burden-sharing is applied and the cost for the public purse is limited to the greatest extent possible.
So against this background, whilst respecting that it is for the Italian authorities to determine the policy approach and methods, it is clear that the Commission would always favour private or market-based solutions, where possible, and indeed this is reflected in the applicable rules.
As regards the relevant EU legislation, the overall objective of the Bank Recovery and Resolution Directive is to avoid the involvement of cost for taxpayers in the recovery and resolution of credit institutions. When looking at how any article should be read in this directive, this overall objective must be kept in mind. Furthermore, the directives on deposit guarantee schemes and on recovery and resolution of banks need to be interpreted consistently in a manner which does not deprive the provisions of either legislative act of their “effet utile”. On this basis, we find that there is no contradiction between the Bank Recovery and Resolution Directive and the Deposit Guarantee Schemes Directive.
If a Member State opts to use a deposit guarantee scheme to recapitalise a bank, which your services have rightly pointed out is allowed under Article 11 (3) of the Deposit Guarantee Schemes Directive, the involvement of such a scheme is subject to EU State aid rules, as laid down in the Banking Communication. If an assessment leads to the conclusion that the use of the deposit guarantee scheme is State aid, resolution of the bank will be triggered under the Bank Recovery and Resolution Directive, which defines “extraordinary public financial support” as being “State aid […] in order to preserve or restore the viability, liquidity or solvency of an institution”. Therefore, the conditionality under the Bank Recovery and Resolution Directive would apply. If on the other hand the use of the deposit guarantee scheme would not be assessed as State aid, and instead would be assessed as a purely private intervention, it would not trigger resolution under the Bank Recovery and Resolution Directive. In this respect, we consider that Article 11(3) of the Deposit Guarantee Schemes Directive is not deprived of its “effet utile”. Commission services have provided guidance to your officials on how such an intervention could be structured.
We hope that this clarifies the matter and remain fully at your disposal if you wish to discuss this matter further”.
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