Cronaca
8 Aprile 2015
Applicato in un processo che vedeva una ragazza imputata per frode nell'esercizio del commercio

Archiviazione per tenuità del fatto, primo caso a Ferrara

di Redazione | 2 min

tribunale-21È stato applicato anche a Ferrara, per la prima volta, il nuovo istituto dell’archiviazione per la particolare tenuità del fatto, introdotto lo scorso 2 aprile per smaltire il carico processuale.

Durante l’udienza tenutasi nella mattina di martedì davanti al giudice Luca Marini, proprio il presidente del tribunale ne ha proposto l’applicazione nel processo che vedeva una ragazza di origini ucraine imputata per frode nell’esercizio del commercio.

Il nuovo istituto si applica nei casi (ma ci sono importanti eccezioni) in cui la pena prevista sia pari o inferiore a cinque anni di detenzione, oppure sia prevista una pena pecuniaria, a patto che non ci sia abitualità.

Nel caso preso in esame dal tribunale estense si trattava di una vendita di un cucciolo di chiwawa: la ragazza era accusata di aver nascosto i problemi fisici dell’animale che, dopo la presunta vendita, sarebbe caduto da un mobile per poi morire. Una delle infermiere che si sono occupate di soccorrerlo avrebbe ipotizzato che il cane fosse affetto da idrocefalia, nascosta dalla venditrice.

Il processo – iniziato un anno fa – è arrivato fino al dibattimento dopo che sono stati sentiti alcuni testimoni, tra i quali anche la veterinaria che ha confermato la regolarità delle vaccinazioni effettuate al cucciolo e il suo buon stato di salute. L’imputata si è difesa affermando che, tra l’altro, non ci fu neppure il passaggio di denaro (circa 450 euro) che la querelante sosteneva di aver consegnato.

Il pm aveva chiesto comunque la condanna, bassa e a quel punto il giudice Marini ha proposto l’applicazione dell’archiviazione per la particolare tenuità del fatto, accettata dall’avvocato Alberto Cosimo, difensore dell’imputata insieme a Emiliano Mancino.

Proprio quest’ultimo evidenzia alcune particolarità della nuova norma: “Soddisfatto per il proscioglimento ma l’istituto andrà valutato caso per caso, comporta comunque a un’ammissione di colpevolezza che genera qualche perplessità”. Applicata a questa fase del processo, infatti, l’archiviazione viene comunque segnata nel casellario giudiziario dell’imputato – in modo che non possa essere più applicata in futuro – e non corrisponde a una sentenza di assoluzione: può  quindi essere utilizzata dalla parte civile o, comunque, dal danneggiato per richiedere al colpevole e al responsabile civile il risarcimento del danno in un distinto procedimento civile (o amministrativo), senza dover produrre altre prove in merito alla colpevolezza.

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