Economia e Lavoro
5 Ottobre 2014
Il Giurì dell’Ombudsman sanziona la banca per mancata informazione

Azioni non quotate, Carife deve risarcire risparmiatore

di Redazione | 2 min

OLYMPUS DIGITAL CAMERAL’Ombudsman Bancario (organismo collegiale di giudizio alternativo alla magistratura ordinaria, cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche) con una decisione del 23 luglio 2014 ha condannato la Cassa di Risparmio di Ferrara a restituire ad un risparmiatore, iscritto alla Federconsumatori di Ferrara, di cui è consulente legale l’avv. Massimo Cerniglia, consulente legale anche del Centro Tutela Consumatori Utenti, l’intero importo investito, oltre interessi legali, per l’acquisto di azioni emesse dalla stessa Cassa.

L’Ombudsman Bancario ha ritenuto che la banca ferrarese, nel collocare e negoziare le sue azioni, abbia contravvenuto alla Comunicazione Consob n° 9019104 del 2/3/2009, intitolata “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”.

Le azioni collocate dalla Cassa di Risparmio, infatti, non erano titoli quotati in Borsa e la banca, in sede di collocamento e di negoziazione, avrebbe dovuto evidenziare tale particolarità in virtù della comunicazione Consob e non è valido un mero rinvio del risparmiatore al prospetto informativo. Secondo la Consob, poi, le banche che collocano titoli non quotati sono tenute ad inviare al cliente una rendicontazione periodica che contiene informazioni dettagliate sul prodotto detenuto ed in particolare deve essere chiaramente esplicitato il valore corretto del prodotto, nonché il presumibile valore di realizzo determinato sulla base delle condizioni che sarebbero applicate effettivamente al cliente in caso di smobilizzo.

La dichiarazione del cliente circa la consapevolezza dei fattori di rischio e di “conoscere ed accettare senza riserve le condizioni e le modalità delle offerte contenute nel relativo prospetto informativo” per l’Ombudsman è del tutto insufficiente in quanto il rinvio a detta documentazione non può soddisfare la prescrizione di fornire informazioni trasparenti e particolarmente dettagliate nel caso di offerta di prodotti illiquidi. Per l’Ombudsman, pertanto, è stato violato l’art. 21 del TUF, che impone ad ogni intermediario di comportarsi “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori … con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesso del cliente”. Conseguenza di tale violazione è la restituzione delle somme investite, oltre agli interessi legali.

“Il predetto clamoroso provvedimento dell’Ombudsman Bancario – afferma il Centro Tutela Consumatori Utenti – potrebbe applicarsi, ove ve ne siano le condizioni, anche ad altre banche, in particolare alle Casse di Risparmio italiane che hanno collocato i loro titoli azionari dopo l’emanazione della Comunicazione Consob di inizio 2009”. Il reclamo alle Banche va presentato entro i due anni successivi rispetto al collocamento o alla negoziazione dei titoli ed il ricorso all’Ombudsman va proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.

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