Da Ippocrate a Mengele
Io sono un medico dello Stato e debbo ottemperare alle direttive dello Stato
Claudio Pulvirenti, il medico Usmaf che ha accettato di selezionare gli esseri umani raccolti in mare dalle Ong fra chi può essere soccorso e chi resta a bordo:
Su queste navi, ha osservato, ci sono «storie drammatiche di persone vittime di gravi violenze», ma le sue decisioni «le prende con la coscienza di chi applica criteri scientifici e medici». «Io sono un medico dello Stato – chiosa Pulvirenti – e debbo ottemperare alle direttive dello Stato».
[fonte: La Sicilia, 6 novembre 2022, qui]
In appendice una serie di articoli del Codice di Deontologia Medica:
Art. 3 Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Art. 5 Esercizio dell’attività professionale
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
Art. 17 Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 49 Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50 Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
[dal comunicato del Team Sanitario di Mediterranea Saving Humans, qui]