Attualità
6 Gennaio 2021
Uno dei requisiti relativo ai cittadini stranieri è già stato considerato discriminatorio dai giudici, l'Asgi pronta a far causa per conto di una famiglia esclusa

Ferrara. Verso la battaglia in tribunale contro la nuova graduatoria per le case popolari

di Daniele Oppo | 3 min

Leggi anche

Anche senza gli spazi la Resistenza continua

Il Centro Sociale La Resistenza resta ancora senza una sede, ma nonostante questo, il 25 aprile per la giornata della Liberazione nazionale dal nazifascismo, invita tutta la cittadinanza a un doppio appuntamento

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a scuola

Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Tecnico Economico “Vittorio Bachelet” di Ferrara, si è svolto un incontro formativo organizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle dogane di Ferrara

Dopo il caso dei buoni spesa, l’Amministrazione comunale di Ferrara dovrà prepararsi a una nuova battaglia giudiziaria, questa volta sul regolamento per l’assegnazione delle case popolari.

Dopo l’approvazione della 32^ graduatoria la prima con il nuovo regolamento voluto dalla giunta leghista, salutata come una grande conquista dal sindaco Alan Fabbri per la presenza di 157 famiglie italiane (comprese quelle straniere che hanno acquisito la cittadinanza) nei primi 157 posti, si profilano già ricorsi al giudice.

A dichiarare aperta la battaglia è l’Asgi, Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, che già era intervenuta nella vittoriosa causa contro i criteri discriminatori per l’assegnazione dei buoni spesa e che, al momento, tramite l’avvocato Alberto Guariso sta vagliando il caso di una famiglia di origine nigeriana esclusa dalla graduatoria per via delle nuove regole, considerate illegittime.

Discriminazione nella dimostrazione dell’impossidenza di beni all’estero

Il nodo della questione, quello sul quale dovrebbe vertere l’impugnazione della nuova graduatoria davanti al giudice, è uno ed è stato creato proprio dalla Giunta Fabbri. Si tratta della necessità gli stranieri senza cittadinanza italiana di dover dimostrare di non avere beni nel Paese di provenienza “tramite la produzione dei certificati rilasciati dal Paese straniero corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’ autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale”.

Un requisito, quest’ultimo, che consiste in una difficile dimostrazione documentale ufficiale e preventiva (soprattutto perché non è per nulla scontato che i Paesi di provenienza abbiano quei dati o siano collaborativi, come giù riscontrato anche dal ministero del Lavoro per il reddito di cittadinanza), che invece non viene richiesta agli italiani, per i quali basta un’autocertificazione sulla quale poi il Comune e gli enti preposti possono fare i controlli di veridicità a posteriori.

Un requisito simile è una barriera all’ingresso inserita solo per alcune categorie di persone e sulla quale la Corte d’Appello di Milano, ad esempio, ha già avuto modo di pronunciarsi sul caso del Comune di Lodi: è una discriminazione irragionevole verso le persone straniere.

La residenzialità storica

In realtà, anche se la strada si presenta molto più lunga e incerta, ci sarebbe anche un altro requisito impugnabile, attivato con la nuova graduatoria ma non frutto diretto dell’amministrazione Fabbri: quello della “residenzialità storica” o del “radicamento territoriale”.

A poter essere impugnata, in questo caso, dovrebbe essere non tanto (o non solo) la norma del nuovo regolamento di marca leghista che attribuisce punteggio per gli anni di residenza – ma non limita l’accesso a monte – bensì la norma regionale che richiede tre anni di residenza proprio per poter partecipare alle assegnazioni Erp.

Una delibera dell’Assemblea legislativa del maggio del 2018 (prima Giunta Bonaccini, che già nel 2015 era intervenuta in tal senso) approvata nche su spinta leghista (con Fabbri, allora consigliere regionale, che si disse deluso perché prevedeva solo tre anni e non dieci), molto simile nel concetto a quelle approvate e già demolite dalla Corte Costituzionale dalla Regione Lombardia e della Liguria (che furono modello al tempo).

La Consulta ormai è chiara sulla previsione di barriere di questo tipo: “Il requisito stesso si risolve così semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l’accesso all’Erp a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente”, scrivono i giudici nella sentenza 44 del 2020 che ritengono la residenzialità storica in contrasto con i principi di uguaglianza e con “la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.

Grazie per aver letto questo articolo...
Da 18 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.

 

OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit
IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com