Cronaca
14 Giugno 2020
Il codice penale lo prevede dal 2017 dopo l'approvazione di una legge di compromesso e molto criticata

In Italia il reato di tortura esiste solo da tre anni

di Daniele Oppo | 3 min

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“Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona”. Recita così il primo comma dell’articolo 613 bis del codice penale, che solo dal 2017 ha introdotto in Italia il reato di tortura.

La sua gestazione è stata molto lunga – quattro anni dalla prima proposta di legge avanzata nel 2013 e ventotto dalla ratifica della Convenzione Onu del 1984 contro la tortura – e il suo parto difficile, frutto di un compromesso che per molti è stato al ribasso. Il testo definitivo è molto diverso da quello iniziale, tanto che uno dei suoi proponenti più noti, l’ex senatore del Pd Luigi Manconi, si rifiutò di votarlo vedendolo snaturato.

Del reato di tortura se ne è discusso molto e per anni, soprattutto dopo i fatti del G8 di Genova nel 2001 e le torture subite da molti manifestanti nella caserma Bolzaneto e alla scuola Diaz. Proprio mentre in Italia il Parlamento discuteva sull’introduzione della tortura, il 22 giugno del 2017 la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato a risarcire 29 persone torturate dalla Polizia alla Diaz, dando probabilmente un impulso all’approvazione della legge, seppure di compromesso e seppure molto criticata fin da subito.

Ma anche Ferrara ha a che fare con il reato di tortura: la sua introduzione nel codice penale venne richiesta anche nelle discussioni sulla morte di Federico Aldrovandi, ucciso da quattro poliziotti il 25 settembre del 2005 durante un controllo di polizia in via Ippodromo.

Non è solo una questione politica – quella legge non venne votata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia; il M5S si astenne, così come Articolo 1, Sinistra Italiana e Scelta Civica – ma è anche una questione giuridica.

Secondo gli avvocati Stefania Amato e Michele Passione, esperti in materia e autori di un contributo critico pubblicato dalla rivista ‘Diritto penale contemporaneo’, la legge è stata un “tradimento della Costituzione e della convenzione: il cuore dell’obbligo di incriminazione della tortura è la tutela dell’Habeas corpus, principio che da più di ottocento anni trattiene la mano del sovrano, preservando l’inviolabilità del corpo del cittadino dalla violenza degli organi coercitivi dello Stato, la cui forza è tanto incommensurabilmente maggiore da poterlo annientare. Di qui la necessità, tradita dalla nuova legge, di concepire la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale”.

Una delle questioni più dibattute è stata (ed è) infatti quella sulla configurazione della tortura come un reato che chiunque può commettere (un reato ‘comune’) e non come reato proprio del pubblico ufficiale.

Secondo alcune letture critiche della norma, il secondo comma dell’articolo 613 bis  – “Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni” – sarebbe solo un’aggravante e non una  fattispecie a sé stante per cui la ‘nuova’ legge avrebbe fallito nel punire la ‘tortura di Stato’.

C’è però chi propende per una lettura estensiva come l’unica consona secondo il corretto canone interpretativo da adottare in questo caso, facendo prevalere la conformità con le fonti  sovranazionali (Convenzione Onu, sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo) e individuando nel secondo comma esattamente la ‘tortura di Stato’.

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