
Andrea Pugiotto
L’Unione delle Camere Penali Italiane è in rivolta contro la riforma della prescrizione nel cantiere del governo giallo-verde e scende in campo con un lungo appello al presidente Mattarella perchè valuti “i profili di incostituzionalità della norma”.
Un appello firmato da circa 130 giuristi italiani (la lista è in costante aggiornamento) e che vede la partecipazione anche di otto docenti di giurisprudenza dell’Università di Ferrara: Costanza Bernasconi (Ordinario di Diritto penale), Giuditta Brunelli (Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico), Stefania Carnevale (professore associato di Diritto Processuale penale), Donato Castronuovo (ordinario di Diritto penale), Francesco Morelli (professore associato di Procedura penale), Daniele Negri (ordinario di Diritto processuale penale) e Andrea Pugiotto (Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Università), ai quali si è unito anche Guido Casaroli (Ordinario di Diritto penale).
La riforma contestata dai giuristi, voluta dal ministro della giustizia Alfonso Buonafede, prevede lo stop ai termini della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, per evitare la ‘scappatoia’ dai processi che talvolta porta gli avvocati difensori a puntare più sull’allungamento dei tempi dei processi che sulla vera e propria difesa dei propri assistiti dalle accuse. Questioni che però secondo l’Unione delle Camere Penali non possono consentire di ledere i diritti costituzionali che legittimano l’istituto della prescrizione. Di seguito il testo completo dell’appello a Mattarella.
Come è stato autorevolmente rilevato nelle più diverse sedi, nonché evidenziato nelle varie audizioni di esperti in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, la sospensione sine die dei termini di prescrizione del reato, a seguito della pronuncia di primo grado – sia di condanna che di assoluzione – oltre a frustrare le diverse funzioni della pena che ispirano la ratio estintiva del trascorrere del tempo, si scontra a nostro avviso con diversi principi costituzionali e convenzionali, tra i quali si evidenziano, inter alia:
a) la presunzione di innocenza (art. 27, comma secondo, Cost., art. 6/2 CEDU), anzitutto come regola di trattamento, giacché considerare l’imputato – persino se assolto in primo grado – quale “eterno giudicabile”, assoggettato ad una pretesa punitiva priva di termini temporali e sostanzialmente illimitata altro non significa che trattarlo alla stregua di un “presunto colpevole”, così trasformando il principio in dubio pro reo nel principio, illiberale, in dubio pro republica;
b) il diritto di difesa, “inviolabile” ai sensi dell’art. 24, comma secondo, Cost., è nondimeno gravemente pregiudicato dalla riforma proposta: a distanza di molto tempo le possibilità di difendersi provando, nel contradditorio delle parti, si contraggono significativamente, essendo difficile non solo raccogliere eventuali prove a discarico, ma persino ricostruire compiutamente e correttamente i fatti;
c) la durata necessariamente limitata e ragionevole del processo (art. 111, secondo comma, Cost.; art. 6/1 CEDU), perché quest’ultimo è di per sé una poena naturalis e la sua protrazione illimitata implica una sofferenza tanto più intollerabile in un contesto ordinamentale, quale quello italiano, dove i tempi della giustizia penale sono irragionevolmente lunghi; e dove – in assenza di una disciplina della prescrizione del processo – la prescrizione sostanziale rappresenta l’unico, estremo presidio garantistico a tutela dell’individuo contro un “processo senza fine”;
d) la stessa funzione rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) è profondamente compromessa – e negata in radice – da una sanzione che intervenga a notevole distanza di tempo rispetto al fatto commesso, quando l’autore “non è più la stessa persona”, e potrebbe non necessitare più di alcun trattamento rieducativo.
Per queste preminenti ragioni costituzionali, a cui potrebbero ben aggiungersi ulteriori considerazioni di sistema, chiediamo che l’intervento normativo in materia di prescrizione sia riconsiderato, nel quadro di una più articolata e complessiva riforma del processo penale, così come di una più ampia revisione del sistema punitivo ispirata ai principi di extrema ratio e del “minimo sacrificio necessario”, e a tutti i principi di ispirazione liberale che segnano il “volto costituzionale” del diritto penale.
A tal fine sottoponiamo alla Sua prudente valutazione l’ipotesi prevista dalle Sue prerogative istituzionali di rinviare il testo alle Camere con messaggio motivato.
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