Il Tribunale amministrativo regionale ha condannato Area per l’affidamento diretto dei servizi di spazzamento manuale e raccolta dei rifiuti affidati al Consorzio lmpronte Sociali Società Cooperativa Sociale nei comuni soci.
La sentenza è datata 25 luglio (depositata il 6 luglio) e si basa sul ricorso presentato dalla società Adigest Srl, che opera nel campo della gestione dei rifiuti e che contestava in sostanza la mancata applicazione della legge che disciplina la materia dei contratti della pubblica amministrazione (Area è a totale partecipazione pubblica) in una serie di affidamenti effettuati a cavallo tra 2014 e 2015. La notizia oggi acquista rilevanza maggiore dopo i rilievi che l’Autorità nazionale anticorruzione ha sollevato contro il Comune di Ferrara proprio in tema di affidamenti diretti (in questo caso relativi alla gestione dei migranti) che hanno portato alla revoca di uno di essi nell’ambito dei progetti Sprar.
Ad essere contestati sono stata alcuni affidamenti diretti per alcuni servizi di spazzamento e raccolta rifiuti in tutti i comuni soci e alcuni in particolare a Portomaggiore, Masi Torello, Voghera, Jolanda di Savoia e Berra. Gli importi degli affidamenti, sommati, arrivano a 463.689 euro, e tutti avevano come aggiudicatario il Consorzio Impronte Sociali, composto – secondo quanti si legge dal sito internet – da dieci coop operanti nel territorio ferrarese: Camelot, Integrazione Lavoro, La città verde, coop Aro, Il Germoglio, La Pieve, Work and Services, La Casona, Arti in Libertà e Giro giro tondo.
Secondo il Tar i servizi non dovevano essere oggetto di affidamento diretto ma di gara concorrenziale e per questo le convenzioni sono state annullate, con Area e il Consorzio Impronte Sociali condannati in solido al pagamento delle spese di causa (8mila euro, più gli oneri accessori) in favore della società ricorrente.
A giudizio del tribunale amministrativo “le prestazioni oggetto dell’affidamento rientrano a pieno titolo nel novero dei servizi pubblici locali trattandosi di prestazioni svolte direttamente a favore della cittadinanza poiché dirette a soddisfare i bisogni dell’intera collettività”. In questo caso non è dunque possibile applicare l’ art. 5 della legge 381 del 1991 che prevede che “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione”, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali quando l’importo stimato al netto dell’Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate. Questo anche perché la norma che consente all’amministrazione l’affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale è di tipo speciale e va interpretata in maniera restrittiva in quanto deroga la normativa sulla concorrenza.
Ma non solo, secondo il Tar “nel caso concreto, poi, si è in presenza anche di un artificioso frazionamento del servizio in quanto sono stati considerati in lotti separati ed autonomi, comunque affidati alla stessa cooperativa sociale, identici servizi da svolgere in un’area territoriale delimitata ed omogenea tanto è vero che i comuni hanno consensualmente costituito un’apposita società, dagli stessi interamente partecipata, per l’affidamento in house anche di tale servizio”.