C’è perplessità e preoccupazione nei relatori e firmatari del disegno di legge sul reato di tortura, che oggi si appresta a giungere alla Camera per la discussione.
Sentimenti alimentati non tanto dall’incertezza del voto, quanto dal testo uscito dal Senato, che secondo relatori e firmatari della legge rischia di renderla inefficace o addirittura controproducente.
A spiegarne i motivi, durante una conferenza stampa a Montecitorio, è il deputato emiliano del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi (relatore del ddl), affiancato dai colleghi parlamentari Giulia Sarti (M5S) e Luigi Manconi (Pd, primo firmatario della proposta), oltre che dall’avvocato ferrarese Fabio Anselmo, Ilaria Cucchi, Grazia Serra, Antonio Marchesi (presidente Amnesty International Italia) e Simona Filippi dell’Associazione Antigone.
Ma per quale motivo la legge sulla tortura, secondo i suoi stessi autori, rischia di rivelarsi inefficace? La risposta arriva dai ferraresi presenti alla conferenza. Tutto parte dal suo passaggio al Senato, dove il ddl ha subito diverse modifiche tanto da uscirne – secondo Ferraresi – addirittura “stravolta” e “inefficace”. Il deputato si sofferma sulla ormai nota sentenza della Corte di Strasburgo, “che ha condannato l’Italia non solo per i fatti avvenuti nella caserma Diaz, ma anche per non essere dotata del reato di tortura nel proprio codice penale”. Un reato contemplato in ogni ordinamento giuridico europeo e vitale, secondo i relatori, per evitare situazioni di violenza o addirittura i casi dei ‘morti di Stato’ tristemente noti a Ferrara dopo la vicenda Aldrovandi.
E non a caso a illustrare le magagne tecniche del ddl è Anselmo, avvocato dei genitori del ragazzo ucciso e delle famiglie Cucchi e Uva, vittime di tragedie analoghe. L’avvocato spiega i motivi per i quali i ‘cavilli’ della norma rischiano di stravolgerne lo spirito e di rendere quasi impossibile, nella pratica, provare il reato in tribunale. L’avvocato definisce il testo come troppo specifico nel descrivere la ‘fattispecie’ della tortura, al punto che i casi di Cucchi, Mastrogiovanni o Aldrovandi difficilmente potrebbero rientrarvi.
Un nodo chiave è quello relativo allo scopo del ‘torturatore’, che secondo il ddl deve agire “al fine di ottenere […] informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza”. Circostanze difficilmente provabili secondo Anselmo. Si pensi ad esempio al caso Mastrogiovanni (ricoverato per un Tso e morto legato al letto dopo 90 ore senza acqua né cibo) o a quello dello stesso Aldrovandi: casi in cui le vere intenzioni dei ‘torturatori’ sono difficilmente dimostrabili e con esse, di conseguenza, il reato stesso.
Altro punto critico è il passaggio che condanna “chiunque […] intenzionalmente cagiona a una persona affidata […] acute sofferenze fisiche e psicoisiche”. Il punto è assai tecnico: come si può parlare di ‘intenzionalmente’ in un’azione già di per sé dolosa, che quindi presuppone la volontarietà? “L’intenzionalmente – spiega Anselmo – sembra esigere un secondo motivo scatenante del reato, che deriva dal piacere personale che uno trae dall’eseguire quella tortura. Una intenzionalità che si aggiunge al dolo specifico: la violenza non è messa in pratica per avere una dichiarazione o per forme di discriminazione, visto che sono reati già disciplinati. Occorre che l’autore tragga un piacere intimo e nell’animo dalla tortura. Ma spiegatemi come facciamo a provarlo“.
Anselmo cita l’esempio del caso Aldrovandi: “Non credo che i poliziotti abbiano avuto piacere nel pestare Federico. Ma ‘intenzionalmente’ esige la prova che i poliziotti lo abbiano provato [piacere, ndr], non che gli sia scappata la mano o che abbiano ceduto a una qualche forma di stress. Però se pensiamo a Federico Aldrovandi, con le sue 54 lesioni, tutte passibili di autonomo procedimento penale (come recita la sentenza di primo grado, ndr) e ai due manganelli rotti, se abbiamo memoria del povero volto e del corpo del ragazzo, nessuno di noi può non accostare Federico alla sentenza di Strasburgo“.
Molto più che dettagli insomma, secondo l’avvocato, che si chiede “qual’è la difficoltà della legge su tortura, di una legge che dice che il cittadino non deve essere privato dei suoi diritti umani e sottoposto a vessazioni e violenze? Perchè questa legge incontra tante difficoltà? Nella mia modesta ottica dico che nutro serie perplessità su questo testo e sinceramente ho paura che la legge serva solo a togliere l’Italia dall’imbarazzo, ma senza fornire garanzie reali”.
Concetti di cui Ferraresi promette di farsi carico in Parlamento, puntando anche su altri punti contestati: introdurre l’imprescrittibilità del reato e la soppressione delle frasi “con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione di servizio” e “ai fini dell’applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. Parole che rischiano di stringere le maglie della legge al punto da non contemplare più le situazioni di vita reale, trasformando una norma attesa da 30 anni in un semplice alibi da presentare all’Europa.
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