(Articolo modificato dopo la pubblicazione iniziale con delle correzioni)
Un capo d’imputazione che comprende quindici truffe ai danni di almeno una ventina di parti offese, tutte ingannate dagli annunci online che promettevano case vacanza a prezzi tutto sommato modici. Ma il processo a carico di Daniele Bonsi, 46enne della provincia ferrarese, inizierà davvero solo tra poco meno di un anno, il 13 febbraio 2019, data del rinvio per l’inizio dell’istruttoria dibattimentale.
Bonsi è accusato di aver truffato persone da tutta Italia, offrendo nel 2016 sui siti di annunci case per le vacanze – di solito a Santa Teresa di Gallura, ambita meta turistica della Sardegna – a prezzi che variavano dai 300 ai 500 euro. Senza mai consegnare le chiavi, bensì facendo perdere le sue tracce una volta avvenuto l’accredito dell’importo sul conto corrente.
Bonsi – che al momento risulta irreperibile anche per il suo difensore d’ufficio – sembra essere un personaggio noto in Rete, dove non mancano segnalazioni sulle sue truffe (qui ad esempio, proprio per le case in Sardegna). Anche i carabinieri di Portomaggiore hanno avuto a che fare con lui, le cronache riportano infatti una denuncia a suo carico, sempre per truffa e sempre per le case vacanza, questa volta a Riccione.
Non sarà semplice però attribuire la responsabilità specifica delle operazioni effettuate online. Il fatto che poi alcune parti offese provengano da posti lontani – Sicilia, Sardegna – potrebbe far diventare per loro svantaggioso presentarsi a processo a Ferrara data l’esiguità degli importi e, di contro, le grosse spese che invece vi sarebbero per un soggiorno in città. Anche per questo la procura ha proposto che nell’atto di citazione venga dato loro avviso che se preferiscono non presentarsi in udienza la querela si intenderà rimessa, evitando così di doverli fare coattivamente accompagnare a Ferrara per un processo al quale, magari, non hanno interesse a partecipare.
(l’articolo, nella sua versione originale, conteneva alcuni errori: i fatti sono riferiti al 2016, dunque non c’è un pericolo imminente relativo alla prescrizione come invece era stato riportato; inoltre, la decisione di dare avviso alle parti offese che se non si dovessero presentare in udienza la querela s’intenderà rimessa senza dare corso all’accompagnamento coattivo in tribunale non è frutto di un imposizione del giudice alla procura come era stato invece scritto. Per questo motivo anche il titolo è stato modificato in modo che rispecchi maggiormente la realtà. Il redattore si scusa con le persone interessate)
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