Infarcite come sono di ovvi tecnicismi sia giuridici che di natura contabile, non sono una lettura semplice le oltre 500 pagine di motivazioni per la sentenza d’appello per il crac Coopcostruttori con la quale i giudici Ghedini, Affronte e Mori, lo scorso 2 aprile, hanno aggravato le posizioni dei massimi vertici dell’ex colosso argentano (Giovanni Donigaglia e Renzo Ricci Maccarini), assolto le società di revisione e raddoppiato i risarcimenti ai soci.
Il maquillage contabile. Alcune cose però sono molto chiare e scritte nero su bianco. La prima di tutte è che secondo i giudici della Corte d’Appello di Bologna Coopcostruttori – dopo il default arrivato nel 1998 – “ha potuto proseguire la propria attività continuando anche ad ottenere credito dalle banche grazie al maquillage contabile, alle operazioni dolose, forse alla collaborazione degli stessi istituti bancari”. Una “cosmesi contabile” realizzata inserendo a bilancio crediti molto incerti e rinviando i costi correlati a ricavi con una procedura “riconducibile a una precisa scelta di politica aziendale, volta a mantenere intatta l’apparente liquidità pur a fronte di un crescente indebitamento”.
“Vivere nella crisi”. Tutto in nome della filosofia del “vivere nella crisi rivendicata da Donigaglia”, che nella versione dei vertici “significava innanzitutto salvaguardare ad ogni costi il lavoro dei soci” e che si traduceva in un minor ricorso al sub appalto, e a conseguenti costi operativi più alti; in una mancata richiesta di ammortizzatori sociali, e in una “politica commerciale estremamente aggressiva” con commesse al massimo ribasso. Ma per “vivere nella crisi” in questo modo c’era una “crescente bisogno di risorse”, ed ecco allora il ricorso ai soci con il prestito sociale e l’emissione delle azioni Apc e ai finanziamenti bancari, che concorrevano a far lievitare ancor di più l’indebitamento.
Le banche. Proprio sugli istituti bancari – dalle quali la Costruttori “aveva goduto di un incredibile sostegno” per “l’importanza che rivestiva nel tessuto economico e sociale”, per “gli appoggi politici” e per la convinzione “che non sarebbe mai fallita”, oltre che per il “carisma di Donigaglia” – si concentrano ampiamente i giudici.
Si evidenzia che la Coop era una dei soci della banca e che Checcoli (allora presidente Legacoop, ndr) “sedeva nel Cda” e che i vertici di Antonveneta “sostenevano l’apertura di nuove linee di credito” in contrasto con i consigli degli organismi tecnici. E se da un lato i giudici di secondo grado criticano le conclusioni di quelli di primo grado quando vedono nel loro intervento creditizio una causa sopravvenuta del dissesto tale da concorrere nella produzione del crac, perché gli istituti avrebbero concesso finanziamenti “solo grazie al maquillage contabile”, dall’altro sposano le conclusioni dei periti che hanno analizzato i bilanci della coop e che hanno affermato come fosse “incredibile il sostegno delle banche nonostante i dati contabili rivelassero palesi segnali di dissesto in atto”. Tanto che in un passo, dedicato all’analisi di due testimoni, appartenenti a due istituti di credito, i giudici affermano come le loro deposizioni non risultino del tutto credibili perché “ispirate dall’intento di escludere qualsiasi responsabilità del crack in capo agli istituti bancari (i cui vertici – si legge ancora nella sentenza, in neretto – non venivano mai, diversamente da quanto accaduto in relazione ad altri celebri default, neppure indagati) e conseguentemente da un atteggiamento di salvaguardia della posizione degli stessi dichiaranti, ai quali potrebbe rimproverarsi, quantomeno, un atteggiamento di negligenza nella valutazione degli elementi posti a fondamento dell’erogazione del credito”.
Ma tale duplice stato viene risolto infine evidenziando che se dai bilanci fosse emersa la reale situazione della cooperativa,”l’esposizione delle banche avrebbe dovuto essere segnalata alla centrale rischi e portata ad incaglio, se non a sofferenza. Non si vede per quale ragione – scrivono i giudici – i vertici degli istituti dovessero esporsi ai pesanti rischi che la prosecuzione del prestito avrebbe comportato“.
I soci ignari del dissesto. Per i giudici “i soci erano consapevoli della crisi ma ignari del dissesto”. D’effetto la descrizione delle assemblea dei soci, “alla quale partecipavano spesso anche autorità civili locali e nazionali ed addirittura autorità religiose, era una sorta di rito sociale, ma non certo un momento di controllo dell’operato degli amministratori”. Per la Corte d’Appello “le modalità di svolgimento e lo scarso livello di preparazione specifiche dei soci avrebbero reso assai difficoltosa la percezione da parte di costoro dell’anomalia contabile”.
Donigaglia il condottiero. Come poteva essere altrimenti davanti a un Donigaglia descritto come un “condottiero”, “molto più di un amministratore agli occhi dei soci e dei terzi” e di un Ricci Maccarini che sarebbe stato il “braccio armato contabile”? Entrambi per la Corte sono i principali artefici di un “reiterato mendacio contabile riconducibile a un intento decettivo”, non avendo tenuto conto dei rilievi dei revisori con l’intenzione di “rappresentare in modo non veritiero la situazione di Coop Costruttori”, “occultando le effettive condizioni della società” e “ingannando gli stakeholders” per avere altre linee di credito, appalti e sottoscrizioni da parte dei soci.
Assolti i revisori. Assoluzione invece per i revisori contabili – condannati in primo grado – perché i rilievi sulle criticità vennero effettivamente fatti (e lungo la sentenza vengono spesso richiamati). Secondo i giudici d’appello cade ogni ipotesi di dolo a loro carico: “Solo da una circostanza potrebbe provarsi il dolo decettivo – si legge nelle motivazioni – e cioè da un previo accordo, pregresso ed esterno all’attività di certificazione, tra Costruttori ed i vari revisori […] volta a far coesistere l’emergere di criticità, indispendabile a non indurre in sospetto su una possibile connivenza, con un giudizio comunque positivo”. Ma, in questo caso rilevano i giudici, “per un simile patto scellerato” sarebbe stato necessario l'”input dell’organo di vigilanza”, ovvero i vertici di Legacoop, senonché tali vertici “sono stati prosciolti dal Gup con sentenza divenuta irrevocabile in quanto ritenuti estranei ed è così venuto a mancare l’organo di congiunzione tra i revisori e gli amministratori”. Inoltre, osservano ancora i giudici, “il contesto istruttorio è tutt’altro che univoco”.
“Creatività nella sentenza”. Soddisfazione viene espressa ovviamente dagli avvocati Claudio Maruzzi, Carmelo Marcello, Gabriella Azzalli e Domenico Carponi Schittar: “Siamo molto soddisfatti della rilettura della vicenda operata dalla Corte di appello, che ha accolto le nostre tesi. E ora vedremo di concretizzare le ragioni dei nostri assistiti”. Molto più sofisticata l’analisi di Lorenzo Valgimigli, difensore di Ricci Maccarini, che evidenzia due aspetti nella sentenza: da un lato “lo sforzo davvero poderoso compiuto dai giudici di secondo grado, a dimostrazione della complessità del caso e delle questioni trattate. Ma se dette questioni erano così complesse, tali da richiedere simile trattazione, mi chiedo come potessero dei semplici cooperatori, nel momento in cui agivano, fare propri i criteri dei giudici, atteso che loro stessi definiscono le norme contabili in questione come ‘oscure’ e sul tema centrale (le riserve tecniche), addirittura come un ‘ossimoro’ a proposito di come si debba interpretare la nozione normativa di ragionevole certezza”. L’altro punto riguarda “l’originalità della sentenza e in certa misura la sua creatività: è una sentenza che prende le distanze da tutti, criticando tutti: pm, giudice di primo grado, periti difese ed esprime una propria originale tesi, soprattutto (ma non solo) sul tema centrale delle riserve tecniche e sul falso in bilancio, inteso non come falso in valutazioni, bensì alla stregua di un falso su mere operazioni materiali. È una sentenza che, proprio per l’ originalità delle scelte, aumenta la discussione, anziché ridurla, con la conseguenza che se il diritto penale è (o dovrebbe essere) il terreno della certezza (dovendosi nel dubbio sempre prosciogliere) essa alimenta il grado di opinabilità e soggettività delle tesi e delle interpretazioni, forse fornendo un assist involontario alla difesa.
Vedremo in Cassazione come andranno le cose”.