Cronaca
8 Novembre 2014
Dovrà risarcire il danno morale. Il giudice cita i commenti di solidarietà al 'Duca Rosso' su estense.com

Diffamazione Soffritti, Comi condannata dal giudice civile

di Daniele Oppo | 3 min
Lara Comi a Servizio Pubblico

Lara Comi a Servizio Pubblico

La parte civile del processo che vede contrapposti l’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi e l’ex sindaco di Ferrara Roberto Soffritti giunge a un prima conclusione: il giudice Alessandro Rizzieri ha condannato la Comi al risarcimento del danno morale nei confronti del “Duca Rosso”, oltre alle spese giudiziarie.

Nel gennaio 2013, durante un puntata di Servizio Pubblico, la Comi si era lasciata andare in affermazioni che demolivano la credibilità dell’avversario candidato con la lista di Antonio Ingroia Rivoluzione Civile, definendolo come “persona poco limpida”, “con un background che può avere aspetti mafiosi”,  “legato a costruttori siciliani e alla criminalità mafiosa” e uomo “che ha fatto fallire la Coopcostruttori”, essendo perfino “imputato per questi fatti” e “condannato”. Affermazioni totalmente prive di un riscontro con la realtà che le valsero la denuncia per diffamazione.

Il tribunale civile ha rigettato la difesa dell’eurodeputata (difesa dagli avvocati Piero Giubelli e Pietro Porciani) – che eccepiva l’improcedibilità dell’azione civile per via dell’immunità che le era stata concessa dal Parlamento europeo, nonché l’incompetenza del tribunale di Ferrara (ma di quello di Venzia) – e l’ha condannata a risarcire 30mila euro a Soffritti – difeso dall’avvocato Alberto Bova – per il danno morale cagionatogli. Per il giudice l’immunità copre solo le opinioni espresse durante l’esercizio delle funzioni di parlamentare e non altre: “Non si coglie il nesso tra le dichiarazioni e la funzione dell’eurodeputato”, scrive il giudice nella sentenza, rimarcando anche come la Comi, nonostante fosse stata già smentita dal conduttore della trasmissione (Michele Santoro), “ha risposto ribadendo un fatto privo di corrispondenza con la realtà […]. Dunque – afferma Rizzieri – Comi ha esposto fatti non veri al solo scopo di denigrare un candidato appartenente ad un partito avversario […]. Comi non ha espresso opinioni, cioè non ha compiuto valutazioni soggettive, ma ha riferito fatti (indagini giudiziarie, condanne penali, legami con la mafia, induzione al fallimento), obiettivamente falsi”. Contenuto ritenuto ancora più offensivo dato che Soffritti non era presente alla trasmissione e non poteva dunque difendersi.

Non accolta invece la richiesta di condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla mancata elezione per il quale l’ex sindaco di Ferrara chiedeva 750mila euro: secondo il giudice tale evento si sarebbe verificato per la pessima prestazione della lista legata a Ingroia e non direttamente per via delle affermazioni della Comi, anzi, si legge nella sentenza “la goffaggine dell’intervento di Comi, efficacemente smentita dal conduttore Santoro e dallo stesso Ingroia, ha probabilmente portato a Soffritti maggiori simpatie ed attenzioni di quante avrebbe altrimenti ricevuto (in questo senso depone, ad esempio, la pagina tratta dal sito estense.com, che mostra generali reazioni di solidarietà a favore di soffritti per l’ingiusto attacco subito)”.

“Siamo molto soddisfatti per la sentenza – commenta l’avvocato Bova -. Siamo riusciti ad andare contro la casta del Parlamento europeo che voleva applicare l’immunità anche per affermazioni che non erano legittima espressione di un pensiero politico ma solo accuse diffamanti”.

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