Sport
23 Giugno 2015
Prosciolto il supporter colpito da daspo e denuncia dopo aver acceso un fumogeno al "Mazza" nel 2014

Sentenza ‘storica’ per un tifoso spallino

di Federico Pansini | 3 min

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spPotrà tornare allo stadio il tifoso spallino M. P., 33enne, colpito lo scorso anno da denuncia e provvedimento di Daspo con l’accusa di aver acceso un fumogeno nel settore della Curva Ovest durante la gara Spal-Renate del 5 gennaio 2014.

A creare un ‘precedente’ dal punto di vista giuridico, la sentenza numero 747-2015 emessa dal giudice del tribunale di Ferrara Luca Marini che ha assolto e l’imputato per ‘insussistenza del fatto’.

Ad assolvere dalle accuse il supporter biancazzurro è la stessa dinamica dei fatti come emersa dal dibattimento, tanto che in sede di requisitoria lo stesso pm Stefano Antinori ha chiesto l’assoluzione: il tifoso, ripreso dalle telecamere dello stadio, era stato immortalato durante l’accensione del fumogeno sugli spalti, “…tenendo in mano l’attrezzo pirico – si legge in sentenza – e deponendolo a terra subito dopo la sua consumazione senza creare una situazione di pericolo nei confronti degli astanti, situazione richiesta dalla fattispecie incriminatrice per assurgere a notizia di reato”.

Decadono dunque le accuse relative all’Art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 che punisce con una pena detentiva sino a 4 anni chiunque in ambito di manifestazioni sportive “lancia o utilizza, in modo da creare   un   pericolo   per   le  persone,  razzi,  bengala,  fuochi artificiali,  petardi,  strumenti  per  l’emissione  di fumo o di gas visibile,  ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere” e all’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 dove viene punito con una pena dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione con una multa dai 500 ai 2.000 euro chiunque, sempre in occasione di manifestazione sportive “…viene trovato in possesso di razzi, bengala,  fuochi  artificiali,  petardi, strumenti per l’emissione di fumo   o  di  gas  visibile,  ovvero  di  bastoni,  mazze,  materiale imbrattante  o  inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere”.

In sostanza la condotta del supporter si è limitata “ad una mera manifestazione di coreografia sportiva“.

C’è comprensibile soddisfazione nelle parole dell’avvocato Gabriele Bordoni, del foro di Bologna, difensore del tifoso ferrarese: «Nella mia carriera di legale ho avuto a che fare in diverse occasioni con vicende simili a quella di questo ragazzo. Ritengo personalmente che vi siano situazioni – spiega Bordoni – in cui già solo il fatto che si tratti di tifosi comporti una eccessiva ‘criminalizzazione’ del contesto. Certo, è innegabile che alcuni fatti di cronaca accaduti in un passato anche recente debbano portare a riflessioni e provvedimenti seri, ma è altrettanto vero che alcuni episodi vanno valutati nella loro interezza. Ed è esattamente il caso del mio cliente, a cui oltre al divieto di andare allo stadio, si erano adottate misure penali oltre che restrittive verso la vita privata, con l’obbligo di firma domenicale in occasione delle partite».

«Le norme – continua il legale bolognese – non vanno lette in maniera ‘miope’ perchè si corre il rischio di esasperare, come nella fattispecie, l’accensione di un fumogeno con mera finalità di coreografia del tifo, oltretutto attuata senza minare la sicurezza delle persone vicine, del pubblico e degli atleti in campo. Il Giudice di Ferrara nella sentenza ha avuto lucidità e coraggio nel rivedere una accusa di reato eccessiva: ed è un passo importante, anche per creare equilibrio nel delicatissimo mondo dei reati ‘da stadio’, che segue con lo stesso parametro altri proscioglimenti d’accusa ottenuti in vicende analoghe che ho personalmente seguito come legale e portato in questo processo come precedenti, accaduti a Firenze, Lecce e Treviso”.

M.P. dunque potrà tornare a seguire la Spal, in casa come in trasferta, sin dall’inizio del prossimo campionato di Lega Pro.

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