Spal
15 Maggio 2019
Nessun provvedimento invece per i napoletani, nonostante avessero acceso diversi fumogeni e fatto scoppiare due petardi

Spal, il lancio di un bicchiere a Meret costa caro: 3.000 euro di multa

di Redazione | 2 min

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Davanti ad una cornice di pubblico meravigliosa, nonostante il meteo ed un campionato di grande sofferenza, i biancoazzurri battono il Pineto trovando la terza gioia consecutiva e soprattutto la salvezza aritmetica.

Spal, c’è il Pineto tra i biancazzurri e la salvezza

Chiudere il discorso salvezza, con un occhio puntato anche ai risultati delle altre. Nella gara di oggi contro il Pineto, l’ultima di campionato al “Mazza”, la Spal vuole chiudere bene la stagione davanti al proprio pubblico prima della trasferta di Olbia: la vittoria contro gli abruzzesi garantirebbe agli estensi la salvezza matematica

(foto di Alessandro Castaldi)

di Davide Soattin

Il ritorno di Alex Meret a difesa dei pali posti sotto la Ovest rischia di andare indigesto al portafogli della Spal che, dopo i 10.000 euro versati nelle casse della Federazione a chiusura della querelle con Chiesa e la Fiorentina, nei prossimi giorni dovrà tirarne fuori ulteriori 3.000 per riparare il danno – se così si può definire – causato da un bicchiere lanciato in campo verso l’ex estremo difensore biancazzurro.

Nello specifico, come si legge nel comunicato a firma della Figc, i motivi della sanzione economica comminata ai danni della Spal risiedono nella seguente motivazione: “Per avere suoi sostenitori, al 39′ del secondo tempo, lanciato un bicchiere di plastica pieno di liquido all’indirizzo del portiere della squadra avversaria che cadeva nel recinto di giuoco. Sanzione attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi di vigilanza”.

Nessun provvedimento invece per i tifosi del Napoli. Nonostante abbiano “introdotto nell’impianto sportivo e utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere” infatti, violando così l’articolo 12 comma 3 del codice di giustizia sportiva, i supporter e la società partenopea sono stati graziati dal giudice federale, che ha deciso di non scegliere alcuna punizione visto il ricorso congiunto dei punti a, b ed e previsti dall’articolo 13 comma 1, secondo cui “la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori“, che rispettivamente recitano:

Art 13, comma 1. – a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie e umane adeguate allo scopo.

Art 13, comma 1. -b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni.

Art 13, comma 1. – e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

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