Economia e Lavoro
25 Maggio 2018
Vittoria di Federconsumatori Ferrara a vantaggio di un proprio associato che aveva ottenuto un finanziamento per l'acquisto di un impianto termico rivelatosi difettoso

Il prodotto non funziona, banca condannata a risarcire le rate del prestito

di Redazione | 3 min

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Una recentissima pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario–Collegio di Bologna, ha dato ragione a un associato di Federconsumatori Ferrara che aveva presentato un ricorso lo scorso 7 agosto tramite l’associazione nei confronti di una banca che continuava a pretendere il pagamento delle rate di un prestito relativo a un acquisto di un prodotto risultato non funzionante.

Il consumatore aveva infatti acquistato nel febbraio 2016 un impianto termico per 11.000 euro stipulando contestualmente un finanziamento per il pagamento dell’importo attraverso rate mensili da 122 euro. Dopo un certo tempo e dopo aver pagato alcune rate, il consumatore si è reso conto che il prodotto presentava gravi problematiche di funzionamento e ha sporto numerosi reclami presso l’impresa venditrice, la quale ha provveduto anche a eseguire alcuni interventi di riparazione ma del tutto inutilmente. A questo punto, si è rivolto a Federconsumatori Ferrara che ha diffidato formalmente l’impresa a sostituire immediatamente il prodotto, vista l’inutilità dei tentativi di riparazione, con avvertimento che in mancanza il contratto sarebbe stato da intendersi risolto. Dal venditore però nessuna risposta.

Nonostante il prodotto fosse mal funzionante e inservibile, la Banca continuava peraltro a pretendere il pagamento delle rate relative all’acquisto, diffidando il consumatore al pagamento con l’avvertimento che, in mancanza, avrebbe proceduto al recupero coattivo del credito. A questo punto i legali di Federconsumatori Ferrara, avvocati Massimo Buja ed Ermanno Rossi, hanno proceduto a inoltrare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario–Collegio di Bologna, per sentir dichiarare l’intervenuto scioglimento del contratto di finanziamento concluso dal consumatore e la restituzione dei ratei già corrisposti all’istituto di credito.

Infatti, vi è una disposizione molto importante posta a tutela dei consumatori in ipotesi di finanziamenti contratti per acquisti di prodotti rivelatisi poi difettosi o mal funzionanti, l’art. 125 quinques del Testo Unico Bancario. Tale disposizione prevede che nei contratti di finanziamento collegati ad acquisti di prodotti, in caso di inadempimento grave del venditore, il consumatore abbia il diritto, dopo avere inutilmente costituito in mora il venditore, di chiedere lo scioglimento anche del contratto di credito stipulato con la banca a copertura dell’acquisto.

L’Arbitro Bancario Finanziario, accogliendo le istanze promosse dal legale dell’associazione, ha stabilito proprio che il malfunzionamento del prodotto fosse da intendersi come grave “apparendo il bene consegnato del tutto inservibile all’uso al quale risultava destinato” e ha accertato la risoluzione del contratto di finanziamento stabilendo inoltre che la banca dovesse restituire al consumatore le rate già pagate per l’importo di 2.270 euro.

Da tale vicenda, oltre alla soddisfazione per il risultato del consumatore, Federconsumatori evidenzia che “taluni istituti di credito tentano talvolta di ostacolare l’esercizio dei diritti spettanti ai consumatori asserendo che le vicende del contratto di finanziamento siano indipendenti da quelle del contratto d’acquisto. Ebbene, come risulta da oramai consolidata giurisprudenza – sia dei Tribunali sia degli organismi Abf – e dalle disposizioni normative non è assolutamente così: in caso di prodotto gravemente difettoso, o addirittura in caso di mancata consegna, il cittadino ha il diritto di non pagare le rate del finanziamento e ha diritto alla restituzione delle rate già eventualmente pagate”.

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