Economia e Lavoro
9 Gennaio 2017
Dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Codacons e da molti risparmiatori

Carife, il Tar del Lazio dà torto alla Fondazione

di Daniele Oppo | 4 min

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SEDE CARIFEIl Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Fondazione Carife, dal Codacons e da alcuni risparmiatori-azionisti contro la normativa sul bail-in e la messa in risoluzione della Cassa di Risparmio di Ferrara nel novembre 2015.

Il collegio della sezione seconda quater del Tar del Lazio – composto dai giudici Leonardo Pasanisi (presidente), Francesco Arzillo (consigliere) e Stefano Toschei (estensore) – non accoglie alcuna delle questioni poste dalla Fondazione e sbarra la strada al Codacons (perché non legittimato a proporre un’azione di annullamento) e a molti azionisti che avevano proposto ricorso “ad adiuvandum” (perché avevano un interesse diretto ad agire, non dipendente da quello della Fondazione, e dunque avrebbero dovuto presentare un ricorso autonomo).

Le motivazioni della sentenza sono state pubblicate il 7 gennaio scorso.

Secondo il Tar:

“le censure dedotte con il ricorso introduttivo e con i tre ricorsi recanti motivi aggiunti non possono trovare accoglimento, di talché il ricorso, nella sua interezza, va respinto. L’infondatezza delle censure comporta inoltre il rigetto della domanda di risarcimento danni proposta con il terzo ricorso recante motivi aggiunti”

La Fondazione aveva avanzato il ricorso chiedendo l’applicazione del silenzio-assenso da parte della Banca d’Italia sull’intervento del Fondo interbancario per salvare Carife. Secondo il Tar tale disciplina non è applicabile nei procedimenti complessi in cui sono coinvolte autorità europee:

“Non vi sono elementi normativi – scrivono i giudici amministrativi – che consentono di estenderne l’applicazione a procedimenti svolti da Autorità europee, quali la Banca centrale europea”

Niente da fare, dunque, neppure sulla contestazione avanzata contro Bankitalia in merito al mancato tentativo di trovare possibili soluzioni alternative alla risoluzione. Per il Tar “nel caso della Cassa di Risparmio di Ferrara l’amministrazione straordinaria era stata già disposta e prorogata fino ad un complessivo periodo superiore a due anni, durante il quale erano state tentate alcune soluzioni non andate a buon fine, ad esempio la procedura di aumento di capitale che non aveva avuto esito nel momento in cui la situazione di grave dissesto la banca è emersa in tutta la sua rilevanza”. Idem per il tentativo di salvataggio tramite il Fondo interbancario, considerato proprio una delle soluzioni alternative non andate a buon fine per via dell’opposizione da parte della Commissione Ue.

“In conclusione emerge che la valutazione operata da Banca d’Italia il 21 novembre 2015, tenuto sempre conto dei limiti del sindacato di ragionevolezza su tali scelte, non appare illegittima, alla luce: a) della richiesta di informazioni da parte della Commissione del 10 ottobre 2014 anche relativa alla situazione della CARIFE con riferimento in particolare ad un possibile intervento del Fondo; b) alla successiva posizione espressa già formalmente dalla Commissione circa la non compatibilità dell’intervento del fondo con la disciplina degli aiuti di Stato nel caso dell’intervento realizzato per la Banca Tercas (comunicazione del 27 febbraio 2015, a cui è seguita la decisione del 23 dicembre 2015 con cui la Commissione ha disposto il recupero dell’ “aiuto” concesso); c) alla nota del 19 novembre 2015 dei Commissari Vestager e Hill (depositata in giudizio)”.

Per quanto riguarda il Codacons, secondo i giudici l’azione di annullamento proposta è da ritenersi estranea al campo oggettivo di applicazione del Codice del consumo.  L’associazione dei consumatori preannuncia già che presenterà appello al Consiglio di Stato: “Continuiamo infatti a ritenere incostituzionale la legge sul bail-in”.

Proprio sulla presunta incostituzionalità della normativa si esprimono ancora i giudici del Tar del Lazio, che richiamano una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue.

“[La Corte di Giustizia]ha espressamente escluso la lesione del diritto di proprietà e dell’affidamento da parte delle misure che incidono sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati, in particolare in quanto gli azionisti assumono il rischio dell’investimento e sono responsabili per le passività della banca fino a concorrenza del capitale sociale e i creditori subordinati sono comunque destinati a subire le perdite della banca dopo gli azionisti, ne deriva che le norme del d.lgs. 180/2015 che disciplinano gli interventi di salvataggio così come quelli effettuati nella vicenda della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a. in amministrazione straordinaria, senza intaccare neppure i depositi non protetti, non si possono ritenere in contrasto con l’art. 47 della Costituzione; né nel caso di specie si può ravvisare una violazione dell’art. 42 della Costituzione, non potendosi configurare in alcun modo una espropriazione nell’operazione di risoluzione prevista dal d.lgs. 180/2015 e posta in essere dalla Banca d’Italia, atteso che le azioni e le obbligazioni subordinate sono titoli di credito, la cui natura e funzione è quella di partecipare alle eventuali perdite della banca”.

 

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