Lettere al Direttore
31 Agosto 2016

Quella gran balla della partecipazione politica

di Redazione | 2 min

Se mi offrissero la “partecipazione” ad un’impresa, una spedizione, un convegno, un banchetto, o a qualsiasi altra iniziativa, il cui Regolamento precisasse che ai “partecipanti” è consentito:

  • osservare da vicino quasi tutto ciò che succede;

  • l’accesso ad eventuali documentazioni esistenti;

  • esprimere commenti, pareri, proposte e suggerimenti agli organizzatori che si dichiarano tenuti ad accoglierli ma non a tenerne conto;

  • nient’altro di più, oltre alla rispettosa considerazione formale per tutti, compresi i petulanti;

la mia risposta (qui irriferibile in dettaglio) non si limiterebbe a respingere l’invito ai mittenti: avrei il dovere di aggiungere ruvidamente che il significato del verbo “partecipare” è indiscutibilmente estraneo a quello inventato da loro. Perché “partecipare” significa “essere parte” di qualcosa in organismi, in gruppi, e in un’infinità di altre situazioni. Oppure significa “prender parte”, incorporati in qualunque processo in atto implicante fattivi coinvolgimenti, anche decisionali. La partecipazione è il contrario della passività operativa.

Quella stravagante ipotesi di “Regolamento”, quindi, potrebbe andar bene tutt’al più per degli invitati alle proiezioni dei cineforum. Non certo per delle iniziative politiche. Eppure… il vigente Regolamento Comunale di Ferrara (*) è riassumibile proprio come nei quattro punti sopra elencati. Basta scorrere gli articoli dedicati alla Partecipazione (Art. 29, 33, 42 e seguenti) per individuare l’ennesima bidonata rifilataci dai politicanti.

La spiegazione al Regolamento Comunale taroccato sta nella possibilità che qualsiasi cittadino potrebbe scoprire che dispone – incredibile, ma vero – della facoltà di far decadere i sindaci irrispettosi del D. Lgs 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che impone l’obbligo di eseguire i disposti dell’art. 8 (partecipazione popolare). Mancando questi, scatta l’art. 70 che recita:

  1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

Per la serenità occupazionale dai politicanti era indispensabile metter mano al Regolamento Comunale promettendo la parvenza di tutto ciò che chiede l’art. 8. Gattopardianamente, si sa, «tutto deve cambiare perché tutto resti come prima».

Paolo Giardini

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