Cronaca
27 Febbraio 2015
L'intervento dell'avvocato del foro di Ferrara Morassutto: “Con questa sentenza si esce finalmente dal Medioevo”

Nozze gay, per il Comune c’è obbligo di trascriverle

di Redazione | 5 min

gayLa sentenza emessa ieri dal tribunale di Grosseto promette di rivoluzionare le norme in merito alla trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso. Di seguito l’intervento dell’avvocato Luca Morassutto del foro di Ferrara, autore dell’esposto che ha portato alla dichiarazione di illegittimità della circolare Alfano che ne imponeva la cancellazione.

Il Tribunale di Grosseto è tornato ad affermare la necessità di procedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero da persone dello stesso (matrimoni same sex). Si tratta di un argomento, quello delle trascrizioni, venuto alla ribalta soprattutto a seguito della Circolare del Ministro Alfano con la quale quest’ultimo ordinava ai prefetti di provvedere d’autorità alla cancellazione delle trascrizioni operate nei comuni di Udine, Bologna, Livorno, Milano, Pordenone, Empoli. Nonostante l’intervento della Procura di Udine, investita della questione dalla associazione per i diritti lgbt Rete Lenford, dichiarasse che la circolare Alfano andava a ledere prerogative della magistratura (unica legittimata a pronunciarsi in materia di atti di stato civile) e fosse pertanto scorretta sotto il profilo giuridico, il ministro insisteva in questa smaccata invasione di campo.

Con questo decreto un nuovo importante tassello viene ad aggiungersi alla discussione sul dovere giuridico e sociale di riconoscere diritti umani fondamentali alle persone omosessuali, al pari di quelle eterosessuali.

La vicenda è in sostanza la seguente: due cittadini italiani di sesso maschile, sposatisi a New York, chiedevano all’ufficiale di Stato civile del Comune di Grosseto di trascrivere l’atto di matrimonio. Di fronte al diniego di questi, i due coniugi si rivolgevano al Tribunale della città che ordinava la trascrizione. Il decreto, impugnato dalla Procura della Repubblica approdava quindi davanti alla Corte di Appello di Firenze che ne dichiarava la nullità per un motivo formale: non era stato correttamente notificato il ricorso al Sindaco. I due coniugi venivano quindi rimessi innanzi al Tribunale di Grosseto che, verificata la corretta citazione delle parti e dopo una ampia ed articolata motivazione, ordinava la trascrizione del matrimonio.

Poiché tale provvedimento sarà destinato a sollevare inevitabili aspri commenti, appare il caso di mettere in luce alcune argomentazioni del Tribunale toscano. Il punto di partenza è che non trascrivere un atto straniero correttamente formato (rispettoso cioè della legge del luogo ove si forma) può solamente costituire una eccezione e questo in quanto tali atti incidono sullo status o la capacità delle persone ed i loro diritti soggettivi. L’Italia partecipa di un sistema ordinamentale multilivello (fa parte cioè dell’Unione europea ed è tra gli Stati firmatari della Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Questo impone di leggere la normativa italiana alla luce dei principi espressi sia dai trattati internazionali quanto dalle sentenze delle Corti sovranazionali.

Essenzialmente sono tre le argomentazioni che la Corte esamina: il matrimonio come espressione di un istituto di diritto naturale, cioè di una norma che pre-esiste all’ordinamento (posta da chi?) e che come tale appare immutabile e prevedere che possano sposarsi solo un uomo ed una donna (argomentazione tipica degli Stati teocratici ove una autorità religiosa condiziona la produzione legislativa dello Stato e che non tiene in alcun conto una miriade di sentenze e norme sovranazionali!). Seconda argomentazione: la necessità, per trascrivere, della differenza di sesso tra gli sposi ed infine, terzo possibile argomento negativo, il rispetto dell’ordine pubblico internazionale.

Ebbene circa l’interpretazione del matrimonio come società naturale, il Tribunale ritiene che non possa in alcun modo intendersi riferita a “medievali e discriminatorie concezioni secondo cui l’unione omosessuale sarebbe contro natura o secondo cui i diritti di famiglia possano essere riconosciuti soltanto a coniugi astrattamente idonei alla procreazione, ma va correttamente intesa come formazione sociale spontanea (in questo senso naturale), formalmente suggellata dal matrimonio che attribuisce rilevanza sociale giuridica alla detta società naturale”. Un tuffo nel 2015 per questa Italia così ferma a pratiche da Inquisizione spagnola.

La differenza di sesso di contro non rileva nell’analisi della normativa sulla trascrizione ove viene richiesto il rispetto della lex loci (legge del luogo ove l’atto si è formato) e pertanto anche questo argomento risulta essere non dirimente. Infine la contrarietà all’ordine pubblico. Si tratta di un argomento (ampiamente già discusso sia dalla CEDU quanto dalla Corte di Cassazione italiana) non più invocabile e questo per l’inserimento dell’Italia in un quadro europeo ove la maggioranza degli Stati riconosce il matrimonio same sex o le unioni civili (va detto che vergognosamente l’Italia si pone quale 32° Stato su 48 per riconoscimento dei diritti civili alla comunità lgbt ponendosi così a braccetto con Russia, Azerbaijan, Kosovo…).

Negare la trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all’estero risulta quindi una lesione ingiustificata e ingiustificabile dei diritti soggettivi incomprimibili delle persone che può trovare ragione unicamente – e diciamolo con serena consapevolezza – in un deliberato atto discriminatorio basato sull’orientamento sessuale, e pertanto vietato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il tribunale, evidentemente consapevole della ahinoi classica abitudine italiana a criticare senza avere gli strumenti atti a farlo, specifica che è ben conscio che spetta al Legislatore provvedere in termini di creazione di istituti quali il matrimonio o le unioni civili (sollecitato in tal senso ben quattro anni or sono dalla Corte costituzionale con sentenza 138/10, appello rinnovato con la sentenza 170/2014). Di contro quello che i giudici sono chiamati a fare nel caso specifico, come ben evidenzia il Tribunale di Grosseto, è verificare se esistano ragioni giuridiche atte ad impedire la trascrizione. Correttamente i giudici toscani ritengono che tali ragioni siano figlie o di un medievale modo di intendere il diritto o assolutamente inesistenti e dispone pertanto la trascrizione.

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