Si sente tanto parlare e molto vanamente di prescrizione del reato, e della necessità di riformarla. Le riforme effettuate dal 1931,data di vigore del codice penale, sono state studiate per calzare casi specifici del politico di turno.
Riformare la prescrizione per evitare la beffa della Giustizia sarebbe semplice se si guarda al fine dell’istituto. La prescrizione vuole impedire che un reato commesso tanti tanti anni prima venga perseguito quando appunto gli effetti antisociali suoi si sono affievoliti. L’omicidio e pochi altri reati non si prescrivon mai.
Comunque se questo è lo scopo è ovvio che una volta iniziata l’azione penale non ha senso fare correre la prescrizione: lo Stato ha deciso di agire contro il reo, la preescrizione diventa un harakiri contro lo Stato e stimola comportamenti dilatori degli avvocati. Se ci si mette tanto o si strascina il caso, come molte esperienze giudiziarie recenti hanno dimostrato, il rimedio non è la prescrizione, ma la responsabilità civile del giudice o meglio dello Stato, il che già avviene in base a vigenti leggi senza bisogno di altro. Per velocizzare il processo i rimedi sono altri che la prescrizione, sono la eliminazione dei formalismi, della complessità del procedimento. In USA o in UK la prescrizione come tale non c’è, c’è solo la “dismission of action” che il Giudice del merito può pronunziare contro l’accusa se si accorge che essa perde tempo o è animata da spirito dilatorio fazioso.
Concludo quindi che il rimedio a tutto ciò si ottiene con il piccolo seguente comma: “La prescrizione è sospesa con l’inizio dell’azione penale e durante la pendenza della stessa”.
Mi meraviglio che i politici anche nuovi, nonchè autorevoli “tenori” della Giustizia,non se ne avvedano.
Gianluca La Villa